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De Pasquale (Recert): il nuovo articolo 4 del Dl fiscale escluderebbe il condominio

dalla Redazione

«Il nuovo testo dell'articolo 4 del cosiddetto “Decreto Fiscale” (D.L. n. 124/2019) così come approvato alla Camera, a mio avviso, escluderebbe il committente nella tipologia del condominio» (si veda sotto il nuovo testo in discussione al Senato).

A sostenerlo è Giuseppe De Pasquale Presidente Nazionale di RECERT, l'Associazione dei Revisori Condominiali Certificati.

«Il nuovo testo è stato riformulato in modo impreciso – spiega De Pasquale – e volendo analizzare quanto in esso scritto al comma 1, sarebbe contraddittorio applicarlo al condominio, nella misura in cui uno dei tre requisiti fondamentali previsti dall'attuale norma è “l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma”. Ricordo al legislatore che quasi mai vengono utilizzati per l'esecuzione dell'opera in sede di appalto o subappalto beni strumentali di proprietà del condominio o ad esso riconducibili. Specialmente quando si parla di contratti che superano proprio l'attuale soglia inserita all'articolo 4, dei 200.000 euro. Giusto per fare qualche esempio: l'impalcatura per eseguire una ristrutturazione non è mai del condominio, così come un'escavatrice, un elevatore e l'elenco potrebbe continuare.
Pertanto, in sede di conversione ora in Senato, invitiamo il Governo, forse poco attento alle dinamiche condominiali, a chiarire meglio la norma. Inutile sottolineare che noi restiamo del parere che bisognerebbe riprendere l'emendamento che avevamo fatto presentare in Commissione Finanze alla Camera, volto ad escludere in modo chiaro e preciso il condominio, diversamente - conclude il Presidente di RECERT - si avrà un'altra norma pasticciata, imprecisa e che creerà non pochi problemi ad amministratori e condomini».

TESTO ATTUALE
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
« Art. 4. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) – 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
“Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) – 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.