Condominio

Per la sede dell’assemblea di condominio occorrono raggiungibilità e riservatezza

Le leggi non parlano del luogo, rimettendo la scelta all’amministratore, a meno che sia il regolamento del condominio a dare indicazioni

di Rosario Dolce

L'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile disciplina le modalità di convocazione dell'assemblea dei condòmini. La norma, tuttavia, non parla del luogo , rimettendo, pertanto, la scelta alla discrezionalità dell'amministratore, a meno che sia il regolamento del condominio a dare indicazioni. Ancora una volta, quindi, l’amministratore, per non sbagliare, deve rifarsi alle sentenze (ultima è quella della Corte d’appello de L’Aquila 1531/2019 ).

Limiti territoriali

Il primo limite è di carattere “territoriale”, per cui si ritiene che la sede dell'assemblea debba essere individuata nell'ambito territoriale del Comune in cui è ubicato l'edificio condominiale.

La giurisprudenza di merito ammette però delle eccezioni per i complessi condominiali destinati a villeggiatura: l’assemblea si può fare anche altrove (Tribunale di Imperia, sentenza del 20 marzo 2000).

Limiti strutturali

Il secondo limite riguarda l’idoneità del locale. Il luogo prescelto dall'amministratore quale sede dell'assemblea deve essere tale da garantire il «pieno affidamento per la partecipazione di tutti i condomini» e il corretto ed ordinato svolgimento della discussione (sentenze dela Cassazione 2284/1958 e del Tribunale di Roma del 28 dicembre 1964).

uindi: locali accoglienti e sufficientemente idonei a tutelare la riservatezza della discussione (per esempio, un locale preso in affitto dalla parrocchia limitrofa potrebbe non rivelarsi idoneo se vi accedono indiscriminatamente estranei).

Limiti di carattere morale

Nell'ipotesi in cui l'assenza di un locale idoneo nel condominio indirre a fare l’assemblea presso l'abitazione di un condomino, che però si trova in conflitto d'interessi con una decisione o (accade spesso) sia inviso ad altri condòmini.

La Corte di Appello di Firenze (sentenza 1249/2005) ha precisato che una simile circostanza rivesta una gravità e rilevanza tale da determinare, se non la impossibilità, quanto meno una grave difficoltà morale alla partecipazione all'assise dei condòmini.

Il luogo scelto dal giudice

Talvolta può capitare che sia lo stesso giudice a dover scegliere la sede di svolgimento dell'assembleadei condòmini, su richiesta dei medesimi (si veda la sentenza del Tribunale di Milano del 25 gennaio 1993).

Questo è ammesso quando il luogo di riunione sia inidoneo perché insalubre, troppo angusto troppo lontano rispetto al condominio o comunque difficilmente raggiungibile.

La prova dell'impedimento

La Corte di Appello de L'Aquila ha respinto l'impugnazione della delibera a causa della scelta di una sede dell'assemblea “extraterritoriale”, per carenza di prova (si trattava di un “condomino di villeggiatura” vicino a Sulmona e di un’assemblea dei condòmini fissata dall'amministratore a Napoli).

In tal caso, è stato riferito che la contestazione della sede dell'assemblea scelta da parte dell'amministratore deve essere contestualizzata e non può ricavarsi da un semplice disagio e/o da motivi di salute in cui versa il condomino-ricorrente.

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