Gestione Affitti

Amministratori in studio? In Piemonte e Lombardia ordinanze restrittive

Il Piemonte ha però precisato che per il tempo necessario allo svolgimento delle attività indifferibili non ci sono problemi

di Matteo Rezzonico e Maria Chiara Voci

Un problema urgente, come un'infiltrazione dal tetto e la necessità di risalire ai contatti dell'ultima impresa che ha eseguito i lavori oppure il fermo di una caldaia e la necessità di individuare chi è in carica come terzo responsabile; la necessità di mandare avanti i pagamenti di scadenze importanti, come l'assicurazione globale dei fabbricati; non ultimo, l'esigenza di convocare un'assemblea o anche solo un consiglio di condominio in via telematica, che per limiti di banda non può essere gestito da casa da parte di un amministratore.

Limitazioni in Piemonte e Lombardia
A valle delle disposizioni emanate dalle giunte regionali di Lombardia e Piemonte (rispettivamente l’ordinanza 514 e il decreto 34, entrambi del 21 marzo 2020) e che dispongono la chiusura «delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza», sono molti i dubbi di chi ha l'incarico di mandare avanti la gestione degli stabili.

Due i motivi alla base della confusione. Il primo di carattere strettamente operativo: posto che, anche per rispondere all'invito delle autorità a contenere il diffondersi del virus, è condivisa la necessità di ridurre al minimo le attività professionali all'interno degli studi, c'è comunque in ballo il tema della gestione delle urgenze. E ci sono casi in cui è necessario e indispensabile poter frequentare il proprio studio.

Il secondo, di carattere strettamente normativo: entrambe le ordinanze infatti sono in completo contrasto con quanto disposto dal Governo con il Dpcm del 22 marzo 2020 (articolo 1, comma 1, lettera a), emanato sulla base dell'articolo 3, comma 2, del Dl 6 del 2020 e a valenza nazionale. Insomma, l'esecutivo non parla di alcuna sospensione per le attività riguardanti gli studi professionali.

La richiesta di chiarimenti di Fna
La FNA - Federazione nazionale degli amministratori - ha perciò interpellato con una lettera formale i presidenti di Lombardia e Piemonte, per chiedere doverosi chiarimenti circa il comportamento da tenere. Al momento è arrivata una risposta dalla sola Giunta regionale piemontese, che facendo riferimento alle funzioni di igiene e sanità di cui all'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, numero 833, specifica come il divieto debba considerarsi flessibile e possa essere evaso in caso di urgenza, purché l'amministratore in questione resti in ufficio il tempo necessario a espletare le attività inderogabili, ma non stia nei locali in modo permanente.

Per gli amministratori che esercitano in Lombardia, in attesa di risposta della Giunta, si ritiene che sia possibile fare propria l'indicazione in arrivo dal Piemonte. Anche a tutela di eventuali contenziosi che - una volta terminata l'emergenza sanitaria in corso - potrebbero essere sollevati contro chi ha la responsabilità di mandare avanti uno stabile.

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