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L’Enea e i termointonaci

Vorrei capire se esistano dei pronunciamenti da parte dell’ENEA sull’utilizzo dei termointonaci nell’ambito delle ristrutturazioni 110%. al posto di cappotti termici. Nel caso di palazzi in cui non è possibile installare un cappotto a causa dell’elevato spessore, l’unica al’ternativa sarebbe l’utilizzo dei termointonaci (certificati). Oggi come oggi mi pare di capire ci siano dell’opacità da parte dell’ENEA che non permette l’utilizzo dei termointonaci in serenità da parte delle ditte specializzate. Potreste darmi degli aggiornamenti a riguardo ?

di Rosario Dolce

La domanda

Vorrei capire se esistano dei pronunciamenti da parte dell’ENEA sull’utilizzo dei termointonaci nell’ambito delle ristrutturazioni 110%. al posto di cappotti termici. Nel caso di palazzi in cui non è possibile installare un cappotto a causa dell’elevato spessore, l’unica al’ternativa sarebbe l’utilizzo dei termointonaci (certificati). Oggi come oggi mi pare di capire ci siano dell’opacità da parte dell’ENEA che non permette l’utilizzo dei termointonaci in serenità da parte delle ditte specializzate. Potreste darmi degli aggiornamenti a riguardo ?

A cura di Smart24 Condominio

Quando non ci sono le condizioni per utilizzare un sistema coibentante a spessore oppure nel caso in cui si voglia evitare il tradizionale “cappotto” sussistono materiali edili innovativi, che sono in grado di sostituire il tradizionale materiale, assumendo la stessa portata ed efficacia. In commercio si rinvengono anche prodotti tecnologici come i termointonaci, a cui fa riferimento il lettore. In genere gli stessi vengono utilizzati al fine di mantenere inalterato il valore estetico degli edifici di pregio e conservarne nel tempo le peculiarità, migliorandone però le caratteristiche di trasmittanza delle superfici opache. L'intervento con intonaco termico trova applicazione ideale qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, come da DL n. 42 del 22 gennaio 2004, Art 136 comma b) e c) o da regolamenti comunali, e per questi sia limitato o non ammesso l'uso di cappotti esterni.Si precisa che per gli intonaci sussiste una normativa tecnica di riferimento, che riporta al suo interno la specifica categoria T a cui appartengono le malte per isolamanto termico. Va da sé che il costo di tali prodotti per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus devono rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” e dal decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. I valori della conducibilità termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti, dunque, dalle caratteristiche dichiarate dal produttore (cfr, per maggiori approfondimenti, nota sulla prestazione dei materiali isolanti dell'ENEA)

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