Lavori & Tecnologie

Sì all’installazione di pannelli fotovoltaici anche se il condominio è in area vincolata

Secondo il Tar Brescia prevale l’interesse collettivo al ricorso ad energie rinnovabili

di Agostino Sola

Nonostante i pannelli fotovoltaici sul tetto in area vincolata siano visibili dalla strada, l'intervento va autorizzato: pesa il favor del legislatore per le fonti energetiche rinnovabili e l'evoluzione accettata dalla collettività. La struttura tecnologica sulla sommità del fabbricato non sempre arrecare disturbo estetico. La conferma è arrivata dal Tar Lombardia – Brescia, sentenza 296, sezione prima del 29 marzo 2021.

La pronuncia
Il caso in esame ci consente di osservare la disciplina edilizia relativa agli immobili siti in aree vincolate.Un privato si rivolgeva ai competenti uffici amministrativi per ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione, sita in area sottoposta a vincolo paesaggistico.La sovrintendenza, tuttavia, negava l'autorizzazione poiché riteneva che fosse incompatibile con il paesaggio circostante l'installazione di un impianto fotovoltaico. L'area sottoposta a vincolo, infatti, si caratterizzava per la presenza di «modelli tradizionali di copertura (tetti a padiglione o a capanna, con manto in coppi)».Avverso tale atto, ritenuto illegittimo, veniva proposto ricorso innanzi al Tar competente per chiederne l'annullamento. Il Tar adito riteneva illegittimo il diniego opposto e, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento impugnato.

Il bilanciamento tra valori: paesaggio e proprietà.
La sentenza in commento – sebbene sia di principale interesse nella materia edilizia e di tutela paesaggistica – consente di trarre utili spunti validi anche in ambito condominiale.In primo luogo, osserva la sentenza, la sovrintendenza è chiamata ad effettuare un bilanciamento di interessi ogni volta che un valore entri in conflitto con quello paesaggistico tutelato in via primaria: da un lato, la libera manifestazione del diritto di proprietà privata; dall'altro, l'esigenza di tutela del paesaggio quale limite alla libera manifestazione del diritto di proprietà privata.

È infatti noto che, ai sensi dell'articolo 146 Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sugli immobili di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non è possibile intervenire liberamente ma è necessario dotarsi di apposita autorizzazione paesaggistica. In realtà, la natura autorizzatoria del procedimento impone di verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell'area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi.Ebbene, la sentenza in commento ritiene compatibile con la tutela del paesaggio l'installazione di pannelli fotovoltaici ad uso domestico.

Il valore primario (tutela del paesaggio) cede innanzi al valore confliggente della libera manifestazione del diritto di proprietà privata.In realtà, la tutela del paesaggio non cede tout court innanzi alla libera manifestazione del diritto di proprietà privata ma vi cede in ragione di un altro interesse rilevante: la necessità di favorire l'approvvigionamento da fonti rinnovabili che si manifesta tramite l'esercizio del diritto di proprietà privata.

La rilevanza in ambito condominiale: il decoro architettonico
Fermo restando che, da un punto di vista amministrativistico, il principio di diritto espresso dalla sentenza in commento trova pacifica applicazione anche in condominio, si intende osservare e proporre una diversa lettura del bilanciamento dei valori operata. Il bilanciamento di valori che si intende proporre ha quale parametro il decoro architettonico. Per facilità espositiva, allora, la domanda che si propone è la seguente: prevale il decoro architettonico in caso si vogliano installare pannelli fotovoltaici in condominio o può trovare applicazione lo stesso principio espresso dalla sentenza in commento?

Ricordiamo che un intervento lesivo del decoro architettonico (a prescindere dal pregio estetico dell'edificio) si pone in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 1120 Codice civile che vieta le innovazioni che, per quanto migliorative e accrescitive del valore del fabbricato, possano alterarne il decoro architettonico. Alla luce delle argomentazioni presentate dalla pronuncia del Tar in commento, il dogma della tutela del decoro architettonico potrebbe iniziare ad allentarsi e cedere terreno a fronte della «mutata sensibilità» che si va manifestando.È lo stesso Tar che osserva detto cambio di prospettiva nella collettività.

Da una parte, la collettività manifesta una tendenzialmente maggior “sopportazione” e gradimento di interventi per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Dall'altra, l'installazione di pannelli fotovoltaici altro non è che il sintomo di un'evoluzione dello stile costruttivo accentuata dallo stesso legislatore con la previsione di importanti incentivi economici.Ed allora, sulla base di queste premesse, così come la giurisprudenza amministrativa ha accordato maggior tutela all'approvvigionamento energetico a fronte di una «minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica», anche la giurisprudenza civile potrebbe accordare maggior tutela all'approvvigionamento energetico a fronte di una «minor fruibilità del fabbricato sotto il profilo del decoro architettonico».

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