Lavori & Tecnologie

Comunità energetiche, mix di superbonus e 50%

Fino alla quota di spesa corrispondente a 20 kW si applica il superbonus; oltre questa quota, e fino a 200 kW, spetta il 50 per cento

di Giuseppe Latour

Chiarito l’intreccio tra detrazione ordinaria del 50% e superbonus per gli impianti solari fotovoltaici di gruppi di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabili. A mettere un punto ai dubbi degli operatori sulla complicata combinazione di norme creata dall’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) e dal Milleproroghe edizione 2019 (Dl 162/2019) è la risoluzione n. 18 dell’agenzia delle Entrate, pubblicata ieri. Nei diversi testi sono, infatti, sovrapposte varie modalità e diversi massimali di incentivazione.

L’agenzia spiega adesso che, per gli impianti rinnovabili gestiti da soggetti che aderiscono a queste configurazioni, si applica, fino alla soglia di 200 kW, la detrazione del 50%, ripartita in dieci quote annuali, per un ammontare di spesa non superiore a 96mila euro. Lo sconto, però, in questi casi è subordinato alla condizione che l’impianto sia installato «per far fronte ai bisogni energetici dei componenti» della comunità o del gruppo di consumo.

Questi stessi interventi, però, possono anche accedere al superbonus, che spetta su un ammontare di spese non superiore a 48mila euro e, comunque, entro i 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto: si tratta di lavori trainati, da agganciare a un intervento trainante. In questi casi, il 110% è subordinato alla cessione in favore del Gse dell’energia non autoconsumata e non è cumulabile con altri incentivi, come la tariffa agevolata.

Quindi, fino alla quota di spesa corrispondente a 20 kW si applica il superbonus; oltre questa quota, e fino a 200 kW, spetta il 50 per cento. L’agenzia delle Entrate precisa anche che le agevolazioni spettano nel limite di 96mila euro di spesa per l’intero impianto. E che l’attivazione del 50% è indipendente dalle complesse regole del superbonus.

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