Lavori & Tecnologie

Cappotti e impianti al 110%, ora i requisiti di trasmittanza sono più rigidi

Il nuovo decreto, per fruire degli incentivi fiscali, impone valori di prestazione tecnica molto più prescrittivi

di Luca Rollino

Il decreto Requisiti è finalmente stato pubblicato . Per i lavori iniziati successivamente al 6 ottobre, allora, non potrà più essere utilizzato il vecchio decreto del 2008, con i relativi requisiti richiesti per gli interventi agevolati. Il nuovo decreto, per fruire degli incentivi fiscali, impone valori di prestazione tecnica molto più prescrittivi, sia per i valori di trasmittanza termica degli elementi di involucro opaco e trasparenti, sia per i parametri di efficienza delle macchine termiche (pompe di calore a gas o elettriche).

I nuovi valori
Si parte dai nuovi valori di trasmittanza termica, che è il parametro tecnico che quantifica l’energia in ogni istante dispersa attraverso una superficie di un metro quadrato per ogni grado di differenza di temperatura tra gli ambienti separati. Qui c’è un sensibile incremento rispetto alle trasmittanze minime previste per legge dal Dm 26 giugno 2015 sui Requisiti minimi: questo impone un maggiore spessore dell’isolante applicato oppure una efficace combinazione di più tecniche di isolamento. Il nuovo decreto Requisiti impone valori di trasmittanza più stringenti anche per quegli interventi che godono delle più modeste aliquote ordinarie (65%-70%-75%), impattando in modo sensibile su tutta la filiera di realizzazione dell’intervento (dalla progettazione all’esecuzione).

Gli interventi impiantistici
Per quanto riguarda gli interventi impiantistici, il nuovo decreto propone precisi valori di riferimento per le pompe di calore elettriche e per quelle a gas. Dal punto di vista tecnico, vengono forniti dei valori minimi di Cop (Coefficient of performance) ed Eer (Energy efficiency ratio), rispettivamente l’indice di efficienza energetica della macchina in fase invernale (riscaldamento) ed estiva (raffrescamento). Questi parametri indicano, volendo semplificare, quante unità di caldo e di freddo vengono erogate dalla macchina per ogni unità di energia utilizzata: tanto maggiore è il valore, tanto più efficiente sarà la macchina (e minori saranno consumi e costi).

In realtà, il vero vincolo è sul Cop, in quanto l’incentivo è previsto per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, che poi può essere anche impiegato per raffrescare. Soltanto qualora sia prevista anche la funzione di impianto di raffrescamento, dovrà garantire un Eer adeguato e superiore al valore minimo previsti per la fruizione delle detrazioni.

La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla Uni En 14511. Un approccio analogo viene proposto per le pompe di calore a gas, per le quali vengono indicati i valori minimi di Gue (Gas utilization efficiency), sia in fase di riscaldamento (differenziato per le varie tipologie di macchina) sia per la fase di raffrescamento (è dato un valore unico minimo pari a 0.6).

Anche in questo caso sono indicate le norme in base a cui la prestazione deve essere verificata e dichiarata: Uni En 12309-2015 (pompe di calore a gas ad assorbimento) e Uni En 16905 (pompe di calore a gas a motore endotermico). Trattandosi di macchine che prevedono il consumo di gas combustibile, sono forniti anche limiti minimi in materia di emissioni di ossido di azoto in ambiente: 120 mg/kWh per le macchine ad assorbimento, e 240 mg/kWh per quelle a combustione interna. Evidente l’intento di limitare ulteriormente l’inquinamento dell’aria: oltre a una maggior efficienza energetica, si richiede una prestazione ambientale adeguata all’importante incentivo proposto.

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