Lavori & Tecnologie

Incentivate dal Mise le comunità energetiche

L’energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili ha diritto, per 20 anni, a una tariffa premio pari a 100 €/MWh per l’autoconsumo collettivo o 110 €/MWh per la comunità energetica rinnovabile

di Luca Rollino

Con la definizione di comunità energetica si intende qualsiasi forma di aggregazione e condivisione di responsabilità e benefici connessi alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica.

Ua comunità energetica può produrre e autoconsumare l’energia prodotta da un impianto che ha contribuito a realizzare e gestisce. Le comunità energetiche sono state recentemente incentivate il Dl Rilancio: l’articolo 119, comma 16-bis, prevede infatti che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili (anche costituite in forma di parte di condomìni) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Inoltre, la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile (non necessariamente solo fotovoltaici, come recentemente chiarito) è agevolata con la detrazione del 50% sulle spese sino ad un massimo di 96mila euro per l’intero impianto. Se inseriti all’interno di un intervento di riqualificazione energetica con interventi trainanti, sulla spesa sostenuta sino a 20 kW di potenza si potrà godere della detrazione del 110%, e sulla quota parte eccedente di una detrazione del 50% sempre nel previsto limite massimo di spesa.

Ora, con decreto del ministero dello Sviluppo economico diffuso ieri , è stato dato un nuovo impulso alla loro realizzazione: è stata infatti definita la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili realizzati per l’autoconsumo collettivo nelle comunità energetiche rinnovabili ( per la scheda riassuntiva cliccare qui ).

L’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo, oppure 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente, con facoltà di successiva cessione al Gse, fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus. La tariffa incentivante non si applica peraltro all’energia elettrica derivata dalla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha fruito del Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l’autoconsumo collettivo nonché l’obbligo di cessione.

Non è possibile cumulare la tariffa incentivante con altri bonus: esiste la cumulabilità solo con la detrazione del 50% (prevista da articolo 16-bis, comma 1, del Dpr 917/1986), e con la detrazione del 110%, con i limiti e gli obblighi previsti dallo stesso decreto Rilancio.

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