Lavori & Tecnologie

Da verificare nelle Regioni le regole dell’Ape

di Luca Rollino

Le detrazioni fiscali sono un incentivo valido a livello nazionale ma si dovranno rapportare con le normative energetiche, strutturali ed edilizie vigenti a livello regionale e locale.

Le regole comunali

Un primo caso di intreccio è rappresentato dalle regole vigenti a livello comunale: sono molti i comuni che impediscono la realizzazione di un cappotto eccedente i 5-6 centimetri per i primi 4-5 metri delle facciate che sono confinanti con strade pubbliche. Se da un punto di vista logico la scelta è comprensibile (vi potrebbe essere una eccessiva riduzione dello spazio destinato al passaggio di persone o mezzi), da un punto di vista energetico il problema è assai più complesso. Infatti, in assenza di altre soluzioni tecnologiche, il non poter posare un cappotto sufficientemente spesso, potrebbe non garantire la prestazione prevista per l’accesso alle detrazioni.

Il rebus dell’Ape nelle Regioni

Altro aspetto che richiederà coordinamento è quello degli attestati di prestazione energetica: per l’accesso al 110% è necessario garantire il duplice salto di classe energetica da testimoniarsi attraverso un Ape ante e un Ape post intervento. Questi Ape, in presenza di fabbricati con più unità immobiliari sono definiti “convenzionali” dal decreto requisiti ecobonus, e non hanno alcun valore legale al di fuori della richiesta della detrazione. Non è chiaro se questi Ape dovranno essere trasmessi alle Regioni, anche passando tramite gli appositi portali regionali dedicati. Inoltre, non è chiaro come si calcoleranno questi Ape convenzionali in quelle Regioni (come la Lombardia) che si sono dotate di apposito algoritmo di calcolo: si utilizzeranno le normative nazionali, o si avrà un adattamento della procedura regionale?

I vincoli paesaggistici

Vi è poi un aspetto paesaggistico da non sottovalutare: molti regolamenti edilizi impediscono in centro storico l’utilizzo di pannelli fotovoltaici in copertura, senza alcun tipo di valutazione sulla qualità architettonica e non solo dell’edificio interessato. Tuttavia, in alcuni casi, l’uso del fotovoltaico è uno degli strumenti necessari per il duplice salto di classe: il vincolo locale potrebbe nei fatti far saltare l’utilizzo dell’aliquota di detrazione più alta. Infine, oltre alle asimmetrie normative territoriali, esistono anche le asimmetrie procedurali locali: tra queste deve essere citata la scarsa abitudine a richiedere l’attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori.

Seppur considerato da molti un (inutile) doppione dell’Ape, è vincolante per chiudere ufficialmente il cantiere di riqualificazione energetica. Senza, come recita il Dlgs 192/05, la fine lavori è inefficace, e, di conseguenza, la detrazione può essere contestata e analogamente il credito maturato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©