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Ripartizione proporzionale per il rifacimento facciata

Sono proprietario di un appartamento sito al terzo e ultimo piano di un immobile di 11 appartamenti, nel quale il costruttore ha a suo tempo realizzato al primo piano i balconi aggettanti in muratura.È nostra intenzione eseguire lavori di tinteggiatura facciate, frontalini, balconi, mantovane, fioriere, colonne e perlinatura.Durante l'assemblea condominiale, l'amministratore, interpellato in merito alla ripartizione delle spese di tinteggiatura e ponteggio, sosteneva che non vi è un articolo del Codice civile o un'altra disposizione che definisca con precisione la ripartizione dei costi e invitava i condòmini a trovare un comune accordo.Chiedo se è corretto quanto asserito dall'amministratore e come, in caso di risposta negativa, deve avvenire la ripartizione dei costi.

di Cesarina Vitttoria Vegni - L’Esperto Risponde

La domanda

Sono proprietario di un appartamento sito al terzo e ultimo piano di un immobile di 11 appartamenti, nel quale il costruttore ha a suo tempo realizzato al primo piano i balconi aggettanti in muratura.È nostra intenzione eseguire lavori di tinteggiatura facciate, frontalini, balconi, mantovane, fioriere, colonne e perlinatura.Durante l'assemblea condominiale, l'amministratore, interpellato in merito alla ripartizione delle spese di tinteggiatura e ponteggio, sosteneva che non vi è un articolo del Codice civile o un'altra disposizione che definisca con precisione la ripartizione dei costi e invitava i condòmini a trovare un comune accordo.Chiedo se è corretto quanto asserito dall'amministratore e come, in caso di risposta negativa, deve avvenire la ripartizione dei costi.

I balconi aggettanti che sporgono dalla facciata dell'edificio sono ritenuti, per giurisprudenza costante, un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e sono di proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui derivano. Tuttavia, tutti gli elementi decorativi del balcone in virtù della funzione di tipo estetico in quanto ineriscono la facciata sono considerati parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile (Tribunale Palermo, sezione III, 17 aprile 2018, n. 1865).Tutti gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgono una funzione di tipo estetico per l'intero edificio, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condòmini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (Cassazione civile, sezione II, 2 marzo 2018, n.5014).

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