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Installazione pala eolica. Il cittadino danneggiato ha diritto al risarcimento

Sarà quantificato dal giudice ordinario perchè è il comportanento del consorzio da sanzionare, non il rilascio dell’autorizzazione amministrativa

di Giulio Benedetti

L'energia verde ha spesso un costo ambientale rilevante per le abitazioni vicine agli impianti ed il cittadino ha diritto al risarcimento del danno. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione ( Sezioni Unite , sentenza 7636/2020) che ha respinto il ricorso di un consorzio di energie rinnovabili ed ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia con un cittadino relativa al danno ambientale.

I fatti
Il cittadino citava in giudizio , davanti al giudice ordinario, il consorzio in quanto lamentava il deprezzamento della sua proprietà, a seguito dell'installazione di una pala eolica, posta nella vicinanza di una sua abitazione e che produceva un rumore insopportabile.

Il cittadino chiedeva il risarcimento del danno, poiché l'impianto era stato installato con la violazione delle distanze consentite (articolo 873 Codice civile) e del divieto di immissioni intollerabili (articolo 844 Codice civile) .

I motivi del ricorso alla Suprema corte
Il consorzio ricorreva alla Cassazione sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base dell'articolo 133 del Dlgs 104/2010, per cui appartengono alla competenza del giudice amministrativo le controversie , anche risarcitorie, relative ai provvedimenti della pubblica amministrazione che riguardano la produzione di energia. Aggiungeva il consorzio di avere operato a seguito di una regolare autorizzazione amministrativa.

La Corte di Cassazione stabiliva la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il cittadino non rilevava la legittimità del rilascio dell'autorizzazione , ma chiedeva di accertare che gli aerogeneratori del parco eolico producevano immissioni rumorose, moleste ed intollerabili che pregiudicavano la sua salute ed il valore della sua proprietà.

La difesa del cittadino
Pertanto il cittadino chiedeva la condanna del consorzio alla riconduzione dei livelli di immissione all'interno della normale soglia di tollerabilità , ovvero alla cessazione dell'attività degli aerogeneratori che provocavano immissioni acusticamente inquinanti e la sua condanna al risarcimento dei danni.

Per la Cassazione l'azione proposta dal cittadino non era diretta all'annullamento dell'autorizzazione amministrativa dell'impianto, ma si fondava sul rispetto dei limiti di tollerabilità previsti dall'articolo 844 Codice civile. Quindi l'azione del cittadino si basava sul comportamento del consorzio e non sul provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione e sulla lesività delle immissioni che ne erano derivate.

I motivi della decisione
A questo riguardo la Cassazione afferma che resta competente il giudice ordinario per la controversia relativa al risarcimento del danno riguardante la concreta realizzazione di un'opera pubblica, e quindi un'attività di natura materiale e non proveniente da un procedimento amministrativo.

In verità la pubblica amministrazione nello svolgimento della sua attività deve rispettare le regole tecniche e le norme di prudenza e diligenza che sono imposte dall'esigenza della tutela dell'incolumità dei consociati e dell'integrità del loro patrimoni e che sono riassunte nelle norme degli articoli 873 e 844 Codice civile.

La Corte di Cassazione , sulla base della sua giurisprudenza , affermava che l'inosservanza di queste norme e regole e dei canoni di diligenza e di prudenza da parte della pubblica amministrazione può essere denunciata dal cittadino davanti al giudice ordinario. In questi casi la domanda potrà riguardare la condanna della pubblica amministrazione non solo al risarcimento del danno patrimoniale , ma anche ad un fare, poiché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi della pubblica amministrazione , ma attività soggette al rispetto del divieto di danneggiare il prossimo.

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