Lavori & Tecnologie

Autoconsumo collettivo in condominio: gli orientamenti dell’Arera

Numerosi i benefici in termini economici

di Marco Pezzaglia

Per dare pratica attuazione alle disposizioni di cui alla legge 8/2020 che introduce la possibilità di realizzare forme di autoconsumo collettivo in condominio l'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (Arera) ha adottato il 1° aprile i propri orientamenti attraverso la pubblicazione di un documento per la consultazione. Si ricorda che la legge 8/2020 consente ad autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovino nello stesso edificio o condominio di agire collettivamente per la costituzione di un'auto consumo in forma aggregata. Nel consentire questa nuova configurazione la legge lascia aperti alcuni aspetti di carattere applicativo di non poco conto se calati nel contesto di un condominio.

Nuove configurazioni solo su nuovi impianti
Innanzitutto, l'Autorità ribadisce che le nuove configurazioni possono contabilizzare ai fini dell'autoconsumo la produzione derivante unicamente da impianti nuovi realizzati nell'ambito del regime sperimentale stabilito dalla legge 8/2020 e cioè entrata in esercizio dal 1° marzo 2020 fino al 60º giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue 2018/2001 (atteso al massimo per il 30 giugno 2021).

Se da una parte, quindi, non possono essere utilizzati impianti esistenti, aspetto di particolare interesse è però quello che contesti di questo tipo sono inclusi anche in impianti (nuovi) realizzati in maniera comune e non solo gli impianti realizzati dai singoli condomini. Peraltro, l'Autorità ha segnalato la possibilità che il produttore possa essere un produttore terzo esterno all'aggregazione purché poi l'attività di produzione sia soggetta al coordinamento dell'autoconsumatore.

I punti di connessione alla rete pubblica
Altro aspetto di particolare interesse è il fatto che tutti gli impianti di produzione e le unità di consumo (clienti finali) ricompresi nella collettività costituita devono avere un proprio punto di connessione con la rete pubblica anche nel caso di nuove realizzazioni condominiali.

I benefici economici
All'energia prodotta e autoconsumata all'interno del condominio è riconosciuto un beneficio pari al costo evitato di trasporto sulle reti di trasmissione di distribuzioni pubbliche (poco più di 8 euro/Mwh) a cui viene sommato un corrispettivo corrispondente le perdite di rete evitate per il fatto che l'energia prodotta e autconsumata di fatto non interessa le reti pubbliche , in particolare viene riconosciuto un beneficio economico pari al 1,2% o 2,6%, a seconda che la connessione dell'impianto sia in media o in bassa tensione, dell'energia condivisa/autoconsumata valorizzata al prezzo di mercato.

Il calcolo dell’energia autoconsumata
Nel caso di condominio l'energia autoconsumata (energia condivisa) è calcolata come pari al minor valore trala produzione immessa in rete degli impianti e il prelievo effettuato da tutti i condomini presenti nel condominio, indipendentemente dal fatto che tutti i condomini prendono parte all'autoconsumo collettivo. Affinché ciò possa avvenire è necessario che eventuali condomini presenti in condominio e che non partecipano all'autoconsumo collettivo diano comunque una liberatoria per poter considerare il loro prelievo ai fini del calcolo dell'energia autoconsumata.

Nessuna modifica ai singoli impianti
Il modello regolatorio adottato segue il principio di un'aggregazione di tipo “virtuale”, cioè non è necessario che siano apportate modifiche impiantistiche ai condomìni in cui già clienti e produttori abbiano ciascuno un proprio punto di connessione alla rete. Ogni cliente e ogni produttore continueranno a comportarsi come prima scegliendo liberamente il proprio fornitore (soprattutto questo per i clienti), il fatto però di aver costituito un soggetto aggregato comporta l'insorgere di benefici economici che torneranno al produttore, ovvero nel caso della presenza di più produttori a un produttore scelto tra questi, e dal produttore saranno ritrasferiti ai soggetti partecipanti alla forma di autoconsumo collettivo attraverso una regola decisa autonomamente all'interno dell'aggregato.

Si ricorda che il documento dell'Autorità è una consultazione e potranno essere inviate osservazioni entro il 9 maggio 2020. Il documento è reperibile al seguente link
https://www.arera.it/it/docs/20/112-20.htm

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