Lavori & Tecnologie

Autoconsumo elettrico in condominio: quali punti di connessione alla rete?

Sarebbe preferibile ci fosse un unico punto per ogni condominio ma questo spesso si traduce in spese particolarmente onerose

di Marco Pezzaglia

Uno dei temi che ruotano attorno all'argomento dell'autoconsumo collettivo di energia elettrica in condominio è quello relativo alle modalità di connessione alla rete delle singole utenze, inclusa l'utenza condominiale.

Connessione nei condomini non recenti
È noto infatti che nella stragrande maggioranza dei casi, almeno per quanto riguarda i condomini realizzati negli ultimi decenni ogni singola unità immobiliare (cioè ogni appartamento) e le utenze condominiali sono connesse alla rete attraverso un proprio punto di connessione autonomo corrispondente al contatore di energia installato dall'impresa distributrice.

Questi punti sono spesso centralizzati in un unico locale, almeno per scala , e a volte la centralizzazione è addirittura realizzata sul bordo della proprietà in modo tale che i punti di connessione siano direttamente accessibili da strada pubblica da parte dell'impresa distributrice.

Da un punto di vista commerciale la fattura di energia elettrica per ciascun utente in maniera indipendente è elaborata facendo riferimento alle grandezze (potenza ed energia) rilevate dal misuratore dell'utente.

Autoconsumo singolo
È del tutto evidente che per beneficiare dell'autoconsumo elettrico ogni utente dovrebbe essere dotato di un proprio impianto di produzione di energia elettrica installato nel perimetro del condominio e connesso internamente all'impianto dell'utente dietro il contatore dell'impresa distributrice.

Autoconsumo collettivo
Poter agire collettivamente dal punto di vista dell'autoconsumo significherebbe poter usufruire direttamente dell'energia elettrica prodotta da un impianto condominiale ovvero dell'energia elettrica in surplus eventualmente prodotta da ciascun utente dotato di un proprio impianto considerando queste energie come prodotte e consumate da un unico soggetto equivalente.

Unico punto di connessione?
È necessario per questo che i punti di connessione alla rete di ciascun utente vengano disattivati a favore di un unico punto di connessione alla rete? In linea di principio questo non è strettamente necessario in quanto la valutazione dell'autoconsumo collettivo può avvenire anche per via amministrativa mediante la gestione delle misure di ciascun utente: basta sommare in un dato arco di tempo l’energia scambiata con la rete da parte di ciascun utente calcolando quindi le risultanze per l'utente collettivo equivalente.

Le spese per la realizzazione di un unico punto
Vero sarebbe che la presenza di un solo punto di connessione eliminerebbe la necessità di complicate procedure amministrative, ma nel contempo per essere realizzato necessiterebbe di un intervento a livello impiantistico (cosa sicuramente vera per la stragrande maggioranza dei condomini esistenti) e sarebbe necessario lo svolgimento di una nuova procedura di connessione alla rete per cui al momento non esistono ancora le regole. In entrambi i casi ci sarebbero costi di investimento a carico dei condomini (quasi sicuramente un intervento di questo tipo potrebbe essere collocato tra le innovazioni particolarmente onerose).

Dal punto di vista dell'esercizio di diritti e obblighi di ciascun utente elettrico, un unico punto di connessione potrebbe essere di impedimento al fatto che uno o più condomini volessero potersi avvalere del diritto primario di ciascun cliente finale di approvvigionarsi di energia elettrica direttamente sul mercato senza partecipare ad una forma di autoconsumo collettivo, cosa che si potrebbe verificare per un utente che avesse inizialmente aderito alla forma di autoconsumo e poi nel tempo volesse lasciare l’aggregazione.

Il ruolo dell’amministratore di condominio
Alla luce di ciò apparirebbe conveniente poter ricorrere ad una soluzione amministrativa anziché ad una modifica degli impianti: nell'uno o nell'altro caso il ruolo dell'amministratore di condominio gioca una parte importante. Dal punto di vista legislativo, in linea con quanto sopra detto, la legge 8/2020, nell'avviare un regime sperimentale di autoconsumo collettivo a livello condominiale ha sancito che i casi che verranno realizzati dovranno utilizzare la rete di distribuzione esistente dirigendosi quindi verso una soluzione di carattere amministrativo e non di modifica impiantistica.

Gli utenti partecipanti manterranno così i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e potranno comunque recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. E' del tutto evidente che l'accenno agli investimenti sostenuti deve essere visto principalmente dal punto di vista della realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica.

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