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Chi paga per gli interventi di emergenza per il gas?

Nel caso specifico è stato rigettato il ricorso di una ditta che aveva effettuato lavori di ripristino di un edificio danneggiato da una esplosione. Aveva chiesto il pagamento a Sindaco e Ministero dei Trasporti

di Giulio Benedetti

Nell'intervento di sicurezza del gas la norma fondamentale è l'articolo 16 , comma sesto del dlgs n. 164/2000 per cui l'impresa distributrice del gas sospende la fornitura su richiesta dell'ente competente per i controlli previsti dall'articolo 31 del dlgs n.10/91, nel caso di non conformità degli impianti alla normativa di sicurezza o del reiterato rifiuto del titolare a consentire i controlli.

Inoltre il Sindaco può emettere delle ordinanze , contingibili ed urgenti, che impongano gli interventi di sicurezza, la cui violazione è sanzionata penalmente dall'articolo 650 codice penale. Tuttavia , cessata la fase di emergenza, ci si chiede : chi paga gli interventi?

La fattispecie in esame
È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 4256/2020) che ha rigettato il ricorso di un'impresa per ottenere il pagamento dei lavori di ripristino di un edificio condominiale danneggiato da un'esplosione di una fuga di gas . In particolare l'impresa era intervenuta a seguito di un'ordinanza emessa dal Sindaco e, al termine dei lavori, aveva presentato il conto al Sindaco ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'impresa promuoveva un'azione giudiziaria che veniva respinta dal Tribunale e dalla Corte di Appello in quanto la stessa , per questi interventi, non aveva sottoscritto con il Sindaco un contratto di appalto. In particolare non sussistevano i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento (articolo 2041 Codice civile) poiché , se è pur vero che l'impresa aveva eseguito i lavori su indicazione del tecnico nominato dal sindaco, non era stato possibile accertare se le opere fossero relative soltanto alle ragioni contingibili ed urgenti dell'ordinanza , oppure si trattasse di lavori ordinari di ricostruzione edilizia del condominio, non compresi nel provvedimento sindacale.

La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso poiché le norme sull'amministrazione del patrimonio statale (Regio decreto n. 2440/1923) prevedono la forma scritta, per tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando agisce come un privato. La Corte affermava che il contratto mancante della forma scritta non poteva essere sanato, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione necessitano di dichiarazioni formali di volontà , non surrogabili con comportamenti concludenti .

Ne consegue che l'ordinanza del sindaco non può esprimere la forma contrattuale scritta prevista dalla legge, in quanto si tratta di un atto pubblico unilaterale il cui contenuto non contiene i dati di natura negoziale.

L’ordinanza sindacale
Per la Corte di Cassazione l'ordinanza sindacale non poteva avere un contenuto contrattuale , in quanto è stata espressione di una prerogativa statale, per fronteggiare le gravi conseguenze dell'esplosione che aveva provocato il crollo delle strutture murarie divisorie di un intero piano di un edificio condominiale e l'inagibilità delle abitazioni vicine.

La situazione che si verificava era di tale gravità da determinare la dichiarazione dello stato di calamità e di emergenza da parte del Ministero degli Interni e del competente Prefetto. Il ricorso dell'impresa era respinto perchè non aveva assolto l'onere probatorio, di dimostrare la maggiore parte del prezzo dell'intervento relativo alla ricostruzione ( e non il solo risanamento) dell'edificio condominiale. In verità l'articolo 2041 Codice civile enuncia il principio per cui l'indennità deve essere calcolata sulla base della diminuzione patrimoniale subita dall'impresa stessa.

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