Lavori & Tecnologie

È diffamazione parlare con terzi della morosità altrui

di Giulio Benedetti

Vietato dire in giro che il tal dei tali è moroso: commette il reato di diffamazione l’amministratore che comunica a terzi l’inadempimento del condòmino alle spese condominiali.

L’amministratore deve sempre tutelare la privacy dei condòmini con riferimento ai dati sensibili, quali l’inadempimento al pagamento delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale. È la conclusione della Corte di Cassazione (ordinanza 22184/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condominiale e del suo avvocato contro una sentenza che li condannava al pagamento di una somma di denaro, quale risarcimento del danno, a una persona giuridica condomina.

In particolare, il difensore dell’amministratore, con la sua approvazione , aveva inviato una serie di lettere a vari enti locali contenenti, tra l’altro, la comunicazione che la persona giuridica – condomina era inadempiente al pagamento delle spese condominiali. La Corte d’appello riteneva diffamatoria la missiva perché per non operava l’esimente dell’articolo 598 del Codice penale, in quanto la stessa non si inseriva in alcuna controversia giudiziaria e non era espressione di scritti difensivi , ma costituiva una lettera extragiudiziale.

Inoltre tale comunicazione, anche se vera, integrava una diffamazione lesiva della privacy della condomina in quanto la raffigurava come un soggetto inadempiente alle obbligazioni pecuniarie, notizia comunque lesiva del suo grado di affidabilità commerciale, soprattutto nei confronti degli enti locali che ricevevano la missiva.

La Cassazione, sia pure dichiarando inammissibili i ricorsi , condivide la motivazione della Corte di Appello dove afferma l’inesistenza delle scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e del diritto di esercizio della difesa , in assenza del relativo accertamento da parte del giudice del presupposto di fatto. Quanto alla libera manifestazione del pensiero , non risulta accertata l’esistenza di una manifestazione di opinione ma solo missive concernenti una diffida stragiudiziale o la denuncia di circostanze di fatto.

Non ricorre neppure la scriminante dell’articolo 598 del Codice penale in assenza di una controversia giudiziaria tra l’amministratore e la condomina. Sussiste la responsabilità dell’amministratore poiché non si è mai dissociato dall’operato del suo difensore e pertanto ne ha condiviso le iniziative epistolari.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©