Lavori & Tecnologie

Solare, registro ridotto sul diritto di superficie

di Marco Ligrani

La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo, destinato a ospitare un impianto fotovoltaico, sconta l’imposta di registro in misura ridotta. Infatti, non si tratta di un trasferimento di proprietà ma di un diritto reale di godimento e, pertanto, si applica l’aliquota agevolata dell’8%, in luogo di quella ordinaria del 15 per cento. È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Commissione tributaria regionale della Liguria (sentenza 354/2/2018, presidente Veturini e relatore Pennucci), che ha confermato il verdetto di primo grado, con cui la Ctp aveva parzialmente annullato un avviso di liquidazione emesso dall’agenzia delle Entrate.

La vicenda

Una società aveva stipulato un atto di costituzione del diritto di superficie su alcuni terreni agricoli, con l’intento di realizzarvi degli impianti fotovoltaici; all’atto della registrazione, era stata applicata l’imposta di registro nella misura dell’8% (vigente ratione temporis), in base al disposto del primo capoverso dall’articolo 1 della Tariffa, parte prima, che riguarda gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

L’ufficio, tuttavia, riteneva scorretta la tassazione ridotta e rideterminava l’imposta con l’aliquota ordinaria del 15%, in base al secondo capoverso della norma che ha per oggetto il trasferimento dei terreni.

Inoltre, le Entrate richiedeva anche l’imposta fissa sul diritto di prelazione per l’eventuale acquisto dei terreni. La società replicava sostenendo che non ricorrevano i presupposti previsti dall’articolo 21 del Dpr 131/1986.

Da qui l’impugnazione da parte della Srl, la cui tesi difensiva trovava accoglimento in relazione alla misura dell’aliquota applicabile.

La sentenza

La Ctr, in particolare, richiamava la sentenza 16495/2003 della Cassazione, con cui la Corte aveva confermato l’applicazione dell’aliquota ridotta alla costituzione di una servitù di elettrodotto. Più in dettaglio, la commissione ligure – in linea con il proprio precedente 756/1/2017 – ha evidenziato che, nel caso in esame, non opera alcuna accessione dell’impianto fotovoltaico che rimane di proprietà del superficiario, mentre il diritto di superficie si estingue allo scadere del contratto. La Cassazione, al riguardo, ha precisato che il termine trasferimento non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta – appunto – alcuna variazione nei diritti o facoltà del proprietario del fondo servente, ma unicamente una compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante). In tema di servitù, prosegue la Corte, si parla di costituzione e non di trasferimento, in armonia con il carattere costitutivo che presenta ogni relativa acquisizione, al pari dell’usufrutto e dell’ipoteca.

Gli argomenti stricto iure non hanno impedito al collegio di soffermarsi anche sulla ratio della norma, la quale, conformemente al diritto comunitario, si prefigge l’obiettivo di promuovere la produzione di energia pulita, incentivata proprio dall’applicazione dell'aliquota ridotta.

Quanto, infine, al diritto di prelazione, il collegio ha confermato l’assoggettamento a imposta fissa, trattandosi di una disposizione contrattuale autonoma.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©