Lavori & Tecnologie

Riscaldamento, ok al calcolo delle spese in deroga sui consumi volontari

di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

Sono trascorsi più di quattro anni da quando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Dlgs 102/2014, che ha introdotto, nei condomìni dotati di riscaldamento centralizzato, l’obbligo di installare i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore. Così da misurare i consumi di energia nei singoli appartamenti e scegliere la temperatura dei vari ambienti, abbassandola e alzandola entro i limiti di legge.

La riduzione degli sprechi

Il Dlgs 102/2014 (poi integrato dal Dlgs 141/2016) attua la direttiva Ue 2012/27 sull’efficienza energetica, che punta a ridurre gli sprechi usando strumenti tecnologici in grado di controllare direttamente i consumi. Sebbene, in un primo momento, il termine per l’installazione di contabilizzatori e termovalvole fosse stato stabilito in una data anteriore al 2017 (con sanzioni comprese tra 500 e 2.500 euro per gli inadempienti), le difficoltà riscontrate “sul campo” hanno portato a prorogare tale termine al 30 giugno 2017. A oltre un anno di distanza, però, sono numerosi i condomìni non ancora in regola, e anche le questioni sorte in merito alla ripartizione dei costi.

La ripartizione delle spese

La “rivoluzione” del riscaldamento ha infatti introdotto un nuovo criterio di ripartizione delle spese connesse al consumo di calore, che prevede una doppia quota (fissa e variabile), ma soprattutto una tabella millesimale realizzata in base ai criteri della norma tecnica Uni 10200.

Questa norma, realizzata nel 1993, è stata più volte modificata: ed è tuttora in corso un processo di revisione per risolverne alcune criticità. L’obiettivo è renderla applicabile in qualsiasi condominio, diversamente da quanto avviene oggi, con molti edifici “esentati” dall’obbligo di adottare i nuovi criteri e la nuova tabella. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui due alloggi dello stesso edificio abbiano consumi di calore molto diversi. Una situazione frequente negli stabili sprovvisti di isolamento termico, di solito quelli costruiti prima degli anni Novanta. In casi simili, è possibile applicare al consumo volontario una quota non inferiore al 70%; mentre il 30% restante può essere calcolato seguendo le vecchie tabelle (riferendosi ai millesimi, ai metri quadri, ai metri cubi utili o alle potenze installate).

Il futuro della Uni 10200

Prima che la contabilizzazione divenisse obbligatoria, le spese di riscaldamento erano suddivise in base al regolamento contrattuale o ai cosiddetti “millesimi calore”, calcolati con differenti criteri che tenevano conto della superficie radiante, della cubatura netta nelle singole proprietà esclusive o del numero degli elementi radianti. Oggi non è più così e, ad eccezione dei casi in cui i condomìni siano autorizzati a non adottare la Uni 10200, è a questa norma che bisogna sempre fare riferimento. E nulla può l’assemblea, anche se si esprime all’unanimità, o un regolamento di natura contrattuale che preveda altri criteri.

Le revisioni necessarie

Affinché possa trovare una corretta applicazione in contesti differenti, la Uni 10200 va rivista. Qualche passo in avanti è stato fatto: ad esempio, per le seconde case (ossia gli «edifici ad utilizzazione discontinua e saltuaria») sono stati disposti nuovi criteri di calcolo per una più equa ripartizione delle spese. E il Comitato termotecnico ha introdotto anche un coefficiente per calcolare i consumi tenendo conto dell’uso degli alloggi: un problema che riguardava le unità immobiliari non ancora vendute in edifici già abitati da altri condòmini

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