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Che fare con gli alberi che fanno ombra al fotovoltaico?

di Raffaele Cusmai - Condominio 24

La domanda

Nel mese di ottobre 2008 è stato attivato l'impianto fotovoltaico alla mia utenza elettrica.L'impianto di 3 KW,è posizionato sulla falda del tetto orientata sud a una altezza dal piano giardino, di circa 10 mt. In questo giardino,di proprietà di altro soggetto, sono cresciuti due grossi alberi ( conifere ) che hanno raggiunto l'altezza di circa 15 mt . L'ombra proiettata sui pannelli limita fortemente la produzione di elettricità arrecando danno economico.È possibile obbligare il proprietario degli alberi ad ridurne l'altezza ?


La risposta al quesito sottoposto deve essere costruita a partire dal disposto dell'art. 892 del Codice civile, verificando la legittimità delle distanze di piantagione. Questo articolo infatti pone la disciplina delle distanze che il proprietario di un fondo deve rispettare con riguardo agli alberi piantati nel proprio terreno. La disposizione stabilisce che in assenza di distanze diverse previste dagli usi locali o da specifici regolamenti in materia, devono essere rispettate le seguenti distanze dal confine: tre metri per gli alberi di alto fusto; un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
È inoltre rilevante nel caso di specie l'art. 844 dedicato alle c.d. “Immissioni” il quale prevede che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni (indirette) derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Il secondo comma dispone che “nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”
Ciò premesso, in assenza di un preferibile accordo con il proprietario degli alberi ad alto fusto e fermo restando il rispetto della disciplina sulle distanze, non rimane altra strada che quella di adire l'autorità giudiziaria con un'azione negatoria della servitù ex art. 949 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 871 del 23-01-2012 e, da ultimo, Trib. Salerno Sez. II, 02-01-2015), al fine di costringere il proprietario al taglio dei rami produttivi dell'ombreggiamento sul pannello. A maggior ragione, se si tiene in considerazione, in via analogica, quanto previsto dal primo comma dell'art. 896 c.c. che legittima il proprietario del fondo sul quale si protendono i rami degli alberi del vicino a costringerlo a tagliarli, salvi i regolamenti e gli usi locali.

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