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Il garante privacy risponde a Confai: non serve il consenso del moroso

di Saverio Fossati

Il garante privacy risponde a Confai : non serve il consenso del moroso per comunicarne i dati al creditore del condominio.
La risposta è stata data dopo che Luigi A. Ciannilli, presidente di Confai, aveva segnalato sul Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 13 giugno scorso che, secondo le disposizioni contenute nel GDPR UE 2016/679 ( si veda anche il Quotidiano del 24 aprile scorso ) , l'amministratore avrebbe dovuto richiedere l'assenso scritto del condòmino moroso, prima di comunicare i dati al fornitore che ne facesse richiesta. L’assurda conseguenza della norma Ue aveva anche spinto Confai a scrivere alla presidenza del Consiglio dei ministri il 14 giugno scorso e la segreteria ha trasmesso la nota al Garante.
Per il Garante l’obbligo di acquisire il consenso del moroso per attivare i meccanismi di tutela dell’articolo 63 delle Disposizioni di attuazioni del Codice civile non esiste, perché «l’adempimenti di un obbligo legale è requisito di liceità equipollente al consenso (come del resto nella legislazione nazionale previgente)».

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