Lavori & Tecnologie

Così avviene il passaggio per i cittadini e le imprese

di Maurizio Di Rocco

Il passaggio al nuovo sistema, all’interno del mercato libero (che sarà obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019), prevede uno schema di transizione del tutto simile a quello vigente nel settore della telefonia.

Una volta stipulato il nuovo contratto con l’operatore prescelto, infatti, sarà quest’ultimo a dover farsi carico delle incombenze necessarie per attuare lo scambio di consegne con il vecchio operatore, inoltrando la richiesta di chiusura del contratto e predisponendo tutti gli atti necessari a gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio.

L’adesione

Quanto alle modalità di adesione ai nuovi contratti, come per la telefonia, anche nel settore energia vale il principio per cui tutti gli atti sottoscritti da privati consumatori a distanza, via telefono o internet, sono soggetti alle regole ordinarie del Codice del consumo, che stabiliscono, tra l’altro, il termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento.

Per gli utenti non domestici, invece, è previsto che il venditore verifichi sempre la corretta conclusione del contratto stipulato a distanza o, comunque, fuori dai propri uffici commerciali, attraverso l’invio di una specifica comunicazione scritta (“lettera di conferma”). In alternativa alla lettera, ma solo se il contratto non è stato stipulato telefonicamente, il venditore può anche effettuare una semplice “chiamata di conferma”, nel corso della quale il cliente, previa registrazione, avrà la possibilità di riaffermare o smentire la propria adesione al nuovo contratto.

L’Autorità dell’energia (Arera) ha stabilito che, se il cliente non domestico non risponde alla prima chiamata di conferma, il venditore dovrà effettuare almeno altri cinque tentativi, che andranno tutti opportunamente documentati, prima di dare corso al contratto stesso.

Le informazioni

In ogni caso, a prescindere dalle modalità con cui verrà sottoscritta l’offerta, al nuovo cliente (domestico o meno) dovrà essere fornita una serie di informazioni particolarmente dettagliate. In base al regolamento dell’Arera, infatti, dovranno sempre essere chiaramente riportate nel contratto: l’esatta identità del nuovo venditore e del suo agente; la tipologia del servizio offerto e dei vantaggi proposti; il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o spese poste a carico del cliente, ivi comprese le garanzie richieste per l’attivazione della fornitura (ad esempio, deposito cauzionale o domiciliazione delle bollette); i tempi tecnici necessari per l’effettiva sostituzione del precedente venditore; la durata del contratto; le modalità di conteggio e fatturazione dei consumi; gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tali standard; le conseguenze dell’eventuale ritardo nel pagamento; i tempi e le modalità per l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento previsto a favore dei clienti domestici e le modalità per esercitare il recesso dai contratti già in essere; le modalità di inoltro e gestione dei reclami, anche in riferimento alle procedure stragiudiziali per la risoluzione delle controversie.

I venditori devono inoltre accompagnare le offerte con una “scheda di confrontabilità della spesa”, che rappresenta un modo semplice e veloce per calcolare la spesa di un cliente medio, con determinati consumi (dato il prezzo in vigore), rispetto a quella prevista alle condizioni di tutela attualmente regolate dall’Autorità.

Il trasferimento

Una volta sottoscritto il contratto col nuovo venditore, il trasferimento effettivo alla nuova fornitura si dovrà realizzare, di norma, entro uno o due mesi, previa lettura del contatore da parte della società distributrice territorialmente competente, da effettuarsi nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il terzo giorno lavorativo successivo al passaggio.

Tale lettura del contatore (che potrà anche essere “stimata” in assenza di quella effettiva o dell’autolettura comunicata dal cliente) servirà al vecchio operatore per emettere la fattura di chiusura del precedente contratto, e costituirà al contempo il punto di partenza per il conteggio dei consumi da parte del nuovo fornitore.

I costi

Questa procedura presuppone naturalmente che l’impianto del cliente sia già collegato alla rete locale di distribuzione. Altrimenti sarà prima necessario effettuare l’allacciamento, la cui realizzazione dovrà essere però affidata all’impresa di distribuzione territorialmente competente, sia pure sulla base dei costi preventivati dal medesimo venditore contestualmente alla richiesta del cliente.

Le spese per entrare nel mercato libero sono invece rappresentate solo da un contributo fisso pari a 27,03 euro, a copertura di oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore), oltre all’eventuale addebito dell’imposta di bollo di 16 euro nei casi previsti dalla normativa fiscale.

Il nuovo esercente può comunque chiedere un deposito cauzionale o la domiciliazione delle bollette come forma di garanzia aggiuntiva.

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