Lavori & Tecnologie

Risparmio energetico, certificati bianchi con tetto a 250 euro

di Saverio Fossati

Sono entrati in vigore l’11 luglio i correttivi al sistema dei «certificati bianchi» (l’attestazione di aver realizzato un certo quantitativo di risparmio energetico, obbligatorio per i distributori di energia elettrica e gas naturale e pari a una Tep, Tonnellata di petrolio equivalente). L’intervento, realizzato con il decreto del ministero dello Sviluppo del 10 maggio 2018 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 158 del 10 luglio 2018, è la risposta ai problemi emersi nelle sessioni di mercato dei titoli di efficienza energetica (Tee): la quotazione era arrivata attorno ai 450 euro, contro valori che in genere si aggiravano sui 100 euro (si veda Il Sole 24 Ore del 20 aprile scorso). Proprio per calmierare il mercato lo Sviluppo, dopo aver raggiunto il 19 aprile scorso l’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, il ministro ha approvato le correzioni al decreto dell’11 gennaio 2017, che prevedono alcune importanti modifiche al sistema.

Anzitutto viene semplificato il calcolo del risparmio: ora si parte dal valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica.

Poi, all’articolo 11 del Dm del 2017, c’è l’intervento sul mercato: il valore massimo di riconoscimento dei certificati bianchi è fissato a 250 euro ciascuno, e quelli acquistati nelle sessioni di mercato successive all’11 luglio 2018 a valori superiori non verranno considerati ai fini della «determinazione del contributo tariffario valido per la copertura dei costi». Il contributo tariffario (determinato con delibera dell’Aeeg) viene erogato in bolletta (di fatto è a carico dei consumatori) a fronte della consegna dei Tee per contribuire alla copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi. E proprio per calmierare il mercato e indurre i distributori a rifiutare di acquistare i Tee a prezzi troppo alti è stato introdotto il limite. In passato è anche accaduto che il contribuito tariffario fosse superiore ai prezzi di mercato pagati dai distributori, ingenerando un ingiusto profitto.

Altre regole (nuovo articolo 14 bis) riguardano i certificati bianchi (non derivanti da progetti) che ogni anno il Gse potrà emettere e cedere, a un valore non superiore a 15 euro, a favore del distributore, se questo ha già almeno il 30% del quantitativo che deve raggiungere.

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