Lavori & Tecnologie

La verifica dell’efficienza energetica negli edifici

di Luca Rollino


Il Consiglio Nazionale Ingegneri, con la circolare 837/2016, ha dettagliatamente approfondito gli obblighi inerenti l'efficienza energetica in campo civile.
Il documento è un vero e proprio riassunto dei requisiti richiesti per gli edifici di nuova realizzazione, e per quelli esistenti soggetti a riqualificazione. In particolare, gli ingegneri hanno pubblicato uno strumento utile a più attori del processo edilizio.
Lo studio vuole essere un manuale sinottico, che guida il professionista nell'identificazione dei vincoli e delle verifiche da svolgersi in fase progettuale. Al contempo, è un'agile guida per i tecnici degli enti pubblici preposti al controllo delle relazioni di conformità previste dall'articolo 28 della legge 10/1991, cogenti in occasione di interventi che incidono sulla prestazione energetica degli edifici.
L'analisi parte dall'individuazione delle fattispecie di interventi edilizi energeticamente rilevanti:
-nuova costruzione;
-ristrutturazione importante di I e II livello;
-riqualificazione energetica;
-ristrutturazione rilevante.
Per ciascuno di essi viene analizzato l'insieme dei requisiti richiesti, sia a livello sistemico, sia a livello di solo edificio o solo impianto. I vincoli più stringenti si hanno per gli interventi maggiori: nuova costruzione (cui sono assimilati anche demolizione e ricostruzione, e ampliamenti) e ristrutturazione importante di I livello (quando si agisce su più del 50% della superficie disperdente e si ristruttura l'impianto termico). In questi casi, si deve verificare l'intero sistema edificio-impianto, utilizzando come riferimento la prestazione energetica dell'edificio target, ovvero "il gemello a norma di legge" dell'edificio in progetto.
Per i vari interventi vengono specificati di volta in volta gli obblighi conseguenti all'applicazione del Dlgs 28/2011, che regolamenta l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici. In particolare, viene messo in risalto come anche nel caso di nuova costruzione di edificio privo di impianto di climatizzazione, è necessaria l'installazione di un sistema di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in grado di erogare una potenza di picco direttamente proporzionale all'impronta al suolo del fabbricato.
Gli edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, sono generalmente esclusi dall'applicazione della normativa in campo energetico, ma solo previa valutazione dell'ente preposto alla tutela.
Un fatto emerge chiaramente dallo studio del Cni: è pressoché impossibile progettare senza fare ricorso a software di calcolo. Questi ultimi sono estremamente utili, ma rischiano di far perdere il contatto con il concreto problema fisico che si sta analizzando. E rendono molto difficile un controllo efficace da parte degli organi preposti, che possono riscontrare solo i documenti cartacei presentati, e non i modelli di calcolo, prodotti con mezzi informatici non sempre a loro disposizione.

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