L'esperto rispondeLavori & Tecnologie

La norma uni 10200 non vale per la comunione

Matteo Rezzonico

La domanda

Con i miei familiari sono comproprietaria di una casa, che diamo in affitto, con cinque alloggi. Quattro alloggi hanno il riscaldamento centralizzato e uno il riscaldamento autonomo (era stato distaccato dall'impianto alcuni anni fa). Preciso che non è un condominio. Essendoci il riscaldamento in parte centralizzato, chiedo se deve essere effettuata la diagnosi energetica.

Se abbiamo ben compreso, nel caso del lettore, la diagnosi energetica non è obbligatoria, non trattandosi di immobile in condominio, ma in comunione (“pro indiviso”), tra parenti. Si tenga presente che, secondo un’interpretazione letterale – ancorchè la tesi possa non essere da tutti condivisa - l’articolo 9, comma 5, lettera d, del Dlgs 102 del 2014, nella parte in cui prevede che la ripartizione delle spese di consumo dell’impianto di riscaldamento sia effettuata in base alla norma Uni 10200 e successive modifiche e aggiornamenti, salvo casi particolari ivi previsti, comprovati da una apposita relazione tecnica asseverata, si riferisce ai “condomìni e agli edifici polifuzionali” e non agli immobili in comunione (“pro indiviso”).In ogni caso – in ipotesi di locazione – il lettore deve predisporre e consegnare all’inquilino l’attestato di prestazione energetica (Ape), a norma dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005, per il quale: “nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari”.Resta fermo che nelle locazioni cosiddette "libere", di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 431/98, (con durata di quattro anni + quattro), cui il lettore sembra riferirsi, per le modalità e i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento tra locatore e conduttore è opportuno inserire nel contratto un’apposita clausola.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©