L'esperto rispondeLavori & Tecnologie

Pannelli sul lastrico per isolare dalle muffe

Matteo Rezzonico

La domanda

Nell'occasione del rifacimento totale del lastrico solare, con relativo massetto in calcestruzzo e applicazione di guaina ardesiata anche per ripristinare le pendenze, il proprietario dell'ultimo piano, che ha continui problemi di condensa e muffe sui soffitti, che si formano per i cosiddetti ponti termici, chiede se può pretendere a spese del condominio l'installazione di pannelli coibentati isolanti per l'eliminazione del problema, rispettando così le nuove normative sul risparmio energetico.

Salvo esame della fattispecie in concreto, il condomino può pretendere che si provveda ad inserire pannelli isolanti, per rimuovere il problema dei ponti termici (e delle conseguenti muffe e macchie di umidità alla sua proprietà esclusiva), oltre al risarcimento dei danni, a norma dell’articolo 2051 del Codice civile, a prescindere dalla normativa in materia di risparmio energetico. Si veda, sul tema specifico, la pronuncia della Suprema corte, 29 ottobre 1992, numero 11774, secondo cui «nell'ipotesi della "ricostruzione" del lastrico solare rientra qualsiasi caso di rifacimento dello stesso, necessario per conservarne la funzione di copertura delle parti sottostanti e rimuovere al contempo le cause - dovute a vetustà o ad originarie carenze tecnico-costruttive - che in concreto gli impediscano di assolvere tale funzione in modo adeguato e senza arrecare pregiudizio alle singole proprietà esclusive (o a terzi), mentre non rileva che per il conseguimento di tali finalità la "ricostruzione" non si risolva in un mero ripristino della struttura preesistente, ma ne esiga una specifica modifica od integrazione (con la messa in opera al di sotto del rivestimento del terrazzo, nel caso di specie, di uno strato di materiale termicamente isolante)».Quanto alla normativa sul risparmio energetico, occorrerebbe esaminare l’intervento cui si riferisce il lettore. In ogni caso, l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 192/2005 – recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” - dispone che «nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti: 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a e b…». In tema, si veda anche l’allegato 1, al decreto del Ministero dello Sviluppo economico, 26 giugno 2015, recante «applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», che definisce i requisiti minimi degli edifici, in materia di prestazione energetica degli edifici.

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