Lavori & Tecnologie

Per tutti i sistemi di climatizzazione ci vuole il libretto

di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

Il responsabile dell’impianto termico, definito dall’allegato A del Dlgs 192/2005, è - nel caso delle singole unità immobiliari - l’occupante, cioè colui che a qualsiasi titolo,vive all’interno della casa. Spetta pertanto a questo soggetto – sia esso il proprietario dell’immobile (anche nel caso di appartamento sfitto) o l’inquilino – far effettuare gli interventi necessari per il controllo, la manutenzione e la verifica dell’efficienza energetica dell’impianto termico, e accertarsi che venga predisposto il relativo libretto di impianto. Se però l’alloggio fosse collegato, ai fini della climatizzazione, all’impianto di riscaldamento condominiale, la responsabilità dei controlli, della sicurezza e anche della compilazione del libretto ricadrebbe sull’amministratore o sul terzo responsabile (in genere, una persona della ditta incaricata della manutenzione), da questi delegato.

Il nuovo modello

Il libretto è la carta d’identità di un impianto. Registra tutte le modifiche : le sostituzioni o integrazioni di componenti, gli interventi di manutenzione e controllo (compresi i fumi), i valori di rendimento nel corso della vita utile, i cambi di proprietà. Dal 15 ottobre 2014 riguarda tutti gli impianti termici, compresi quelli per il raffrescamento estivo. Non si è trattato, dunque, di un semplice aggiornamento di un format vecchio: se prima di questa data, infatti, il libretto di impianto riguardava solo le caldaie tradizionali, oggi tale documento dev’essere compilato anche per i condizionatori e per qualsiasi sistema di climatizzazione, dalle pompe di calore ai cogeneratori, dal teleriscaldamento ai dispositivi alimentati da fonte rinnovabile.

A livello nazionale (non senza alcune eccezioni, su territori come la Lombardia, l’Emilia Romagna o il Veneto) il libretto da compilare è unico, con schede differenti e modulari a seconda degli impianti presenti in una singola unità. Nel caso dell’appartamento genovese, abitato dal lettore e oggetto del suo quesito, il nuovo libretto dovrà perciò contenere (in schede distinte) non solo le informazioni sulla caldaia, ma anche quelle relative all’impianto di condizionamento.

La doppia verifica

A questo punto occorre chiarire bene un aspetto, su cui, tra i non addetti ai lavori, regna una notevole confusione . Ciascun impianto termico è soggetto, infatti, a due tipologie di verifiche. Che, per coincidenza, a volte possono anche sovrapporsi, ma che viaggiano in modo parallelo e sono entrambe fondamentali.

Il primo di questi controlli riguarda la sicurezza dell’apparato. Si tratta di una verifica effettuata con la periodicità stabilita dall’installatore (per i nuovi impianti) o dal manutentore (per quelli esistenti), che a loro volta tengono conto delle istruzioni fornite dalla ditta produttrice dei singoli apparecchi e componenti del sistema, ove disponibili. Al termine di questo controllo viene rilasciato un rapporto tecnico, che dev’essere integrato anche all’interno del libretto di impianto.

Il secondo controllo riguarda i fumi e l’efficienza energetica: in questo caso, modalità e tempistiche sono dettate dal Dpr 74/2013 e, in moltissimi casi, sono integrate (anche con previsioni diverse da quelle in vigore a livello nazionale) dalla normativa locale di riferimento. Questa fase si conclude con la compilazione di un rapporto di efficienza energetica, i cui esiti saranno riportati sulle schede 11 e 12 del nuovo libretto. Il rapporto, per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale superiore ai 12 kW, dovrà anche essere trasmesso - a cura di chi ha effettuato il controllo - agli enti preposti al controllo dei fumi e alla gestione dei catasti sul territorio. È utile sottolineare che - anche se sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica è previsto uno spazio obbligatorio per annotare, nel campo delle osservazioni, le manutenzioni effettuate e, nel campo delle raccomandazioni e prescrizioni, quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto - questo tipo di verifica da sola non è in alcun modo esaustiva sotto l’aspetto del controllo di sicurezza della caldaia.

La scelta della ditta

Per ciò che riguarda, infine, la scelta della ditta a cui affidare le operazioni di verifica, che possono svolgere tale ruolo le imprese abilitate, secondo il Dm 37/2008, a svolgere controlli su «impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e condense e di ventilazione ed areazione dei locali» e su «impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali». In particolare, per certificare impianti termici a gas occorrono entrambe le abilitazioni, che possono essere dimostrate attraverso un certificato rilasciato dalla Camera di commercio. Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che la ditta sia iscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese, a norma del Dpr 43/2012.

Da pochi mesi vivo in affitto, a Genova, in un appartamento dotato di impianto di riscaldamento e di impianto di climatizzazione, entrambi autonomi. Il sistema è stato installato dal proprietario, che in passato ha vissuto nell’immobile, prima di cederlo in locazione. Ho letto che esiste l’obbligo di predisporre un libretto per questi apparati. Chi deve svolgere questo adempimento? È a carico mio o del proprietario?

R.F. - GENOVA

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