Lavori & Tecnologie

Il quesito: termoregolazione in attesa di «compromessi»

Paola Pontanari

Da Condominio24

La termoregolazione, e conseguente contabilizzazione, crea enormi iniquità tra appartamenti, iniquità amplificate dall'assenza di obbligo alla coibentazione (almeno di piloty e sottotetto). Quali le strade perseguibili, posto che i condomini "avvantaggiati" si rifiutano di coibentare e i condomini "svantaggiati" hanno subito una costrizione normativa con la termoregolazione e, soprattutto, la contabilizzazione, che ha causato un enorme danno economico, aggravato dalla spesa dei termoregolatori? Solo la Corte costituzionale oppure anche il legislatore sta lavorando per risolvere questa anomalia?

Risposta
Nell'emanare il Dlgs n. 102/2014 - di attuazione alla Direttiva 2012/27/Ue, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica - nel quale per la ripartizione della spesa del riscaldamento non è prevista l’applicazione di alcun coefficiente correttivo per mitigare eventuali “squilibri”, probabilmente il legislatore non ha tenuto in considerazione il variegato “patrimonio” edilizio nazionale che necessita, per gli edifici più “datati”, di un profondo e radicale rinnovamento al fine di poter migliorare ed aumentare il risparmio energetico.Infatti, per poter contenere i consumi energetici di un singolo appartamento, inserito a sua volta in un edificio “energivoro” (ossia che determina una elevata dispersione energetica), è opportuno eseguire delle opere volte a migliorare sia l’efficienza energetica dell’edificio condominiale e sia, ovviamente, quella della singola unità immobiliare.Al riguardo, prescindendo dagli interventi (come, ad esempio i doppi infissi) che devono essere eseguiti in autonomia dal proprietario dell’appartamento, per quelli, invece, relativi al miglioramento del «contenimento del consumo energetico» dell’edificio condominiale e, quindi, delle parti comuni (ad esempio piloty e sottotetto) occorrono determinate maggioranze assembleari. Infatti, si ricordi che l’articolo 1120, 2° comma, Codice civile, prevede che per il “contenimento del consumo energetico” degli edifici - non fondato su diagnosi energetica o su attestato di prestazione energetica - è richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea e la metà del valore dell’edificio (ex articolo 1136, 2° comma, Codice civile). Invece, qualora gli interventi per il contenimento del consumo energetico siano fondati su diagnosi energetica o su attestato di certificazione energetica, sono soggetti alle maggioranze agevolate degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio (articolo 26, comma 2, legge 10/1991).Pertanto, facendo salva l’applicazione della nuova disciplina prevista nel decreto n. 102/2014 – il cui articolo 9, comma 5, lettera d), prevede espressamente che «la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10200 e successivi aggiornamenti». Inoltre, l’articolo 16, comma 8 del predetto Dlgs dispone inoltre che «la ripartizione della spesa effettuata in maniera difforme dai principi evidenziati dalla norma UNI 10200, è sanzionabile da 500 a 2500 euro» – e valutato concretamente che «la termoregolazione e conseguente contabilizzazione crea enormi iniquità tra appartamenti», quanto appena esposto “arricchisce” un complesso e variegato quadro normativo che richiederà, quasi sicuramente a breve, l’intervento del legislatore al fine di trovare una soluzione di diritto che sia equa e di compromesso.

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