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Efficienza energetica negli edifici, la nuova Ape parte dal 1° ottobre

di Massimo Frontera

Efficienza energetica negli edifici, si cambia. Stanno per essere pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» tre provvedimenti attuativi che adeguano l'Italia alle norme comunitarie su un più elevato standard di performance energetica in edilizia. L'adempimento consente anche di chiudere la procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento dei principi contenuti nella direttiva 2010/31/Ue che riguarda appunto l'efficienza energetica negli edifici (l'Italia si era adeguata con il dlgs 192/2005, senza però mai rendere efficaci i principi). L'ultima - improrogabile scadenza per l'Italia è stata fissata al 28 giugno scorso (domenica). E l'Italia ce l'ha fatta all'ultimo momento firmando i tre decreti venerdì 26 giugno. Ieri il ministero dello Sviluppo ha comunicato ufficialmente la fine dell'iter e l'imminente pubblicazione dei testi tecnici (cliccare qui per leggere il comunicato e accedere ai testi), firmati da ben cinque ministri (Sviluppo economico, Infrastrutture, Ambiente, Difesa e Semplificazione) . In precedenza, i testi erano stati discussi a lungo e, infine, approvati dalla conferenza unificata tra marzo e giugno scorsi.
Il decreto sui «Requisiti minimi»
I decreti sono tre. Si tratta di testi tecnici, destinati principalmente ai professionisti della progettazione, alle software house, alle imprese, alle società di ingegneria.
Con il primo decreto - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici - si introduce un nuovo sistema per calcolare la prestazione energetica degli edifici (sia nuovi sia ristrutturati), viene fissato uno standard minimo da rispettare e da applicare nel tempo in modo da portare progressivamente verso l'obettivo del cosiddetto “edificio a energia quasi zero”.
Il decreto sulla relazione tecnica del progettista
Il secondo decreto è un corollario del precedente e fornisce al progettista le indicazioni su come compilare la relazione tecnica dell'intervento. Il decreto contiene tre diversi schemi di relazione tecnica, a seconda che il progetto riguardi nuove costruzioni, “ristrutturazioni importanti” (edilizie e impiantistiche) o interventi di riqualificazione energetica dei soli impianti.
Ape unica nazionale
Il terzo decreto introduce l'Ape unico nazionale per attestare le prestazioni energetiche dell'edificio. Si tratta della carta d'identità energetica dell'edificio o dell'unità abitativa. Deve riportare tutte le informazioni sulle prestazioni energetica, sia in inverno che in estate. L'Ape dovrà anche suggerire anche gli interventi che possono incrementarne l'efficienza. L'attestato deve essere redatto da un professionista abilitato, avrà auna validità di 10 anni, ma deve essere rinnovato in caso di ristrutturazioni che modifichino le prestazioni energetiche. Il nuovo Ape avrà un impatto diretto su tutti i proprietari immobiliari e gli affittuari. Lo schema sostituisce tutti gli attestati finora in vigore nelle varie regioni (con l'unica eccezione della provincia di Bolzano, che manterrà il sistema Casaclima).
Il livello di prestazione energetica dell'edificio (oppure dall'unità abitativa) sarà indicato da lettere, che vanno dalla A (massimo livello prestazionale) alla G. I livelli saranno 10: i primi quattro livelli saranno tutti A, con quattro gradazioni: da A4 (massimo livello prestazionale) ad A1.
Entrata in vigore fissata al primo ottobre
L'entrata in vigore è stata dibattuta a lungo tra Stato, Regioni e Comuni , sia nelle sedi tecniche che in quelle politiche. Dall'iniziale termine del primo luglio si è infine arrivati a definire la data 1° ottobre, per l'entrata in vigore di tutti e tre i provvedimenti.

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