Lavori & Tecnologie

Il quesito: il soffitto del porticato è spesa condominiale

Marco Zandonà

Da Condominio24

Sono proprietario di un appartamento che ho concesso in comodato gratuito a mio genero (contratto registrato), nel quale è detto, tra l'altro, che tutte le spese ordinarie e straordinarie condominiali sono suo carico e che lo stesso viene altresì autorizzato ad eseguire, a proprie spese, tutti quegli interventi che riterrà opportuno per migliorare la prestazione energetica dell'unità abitativa concessa in comodato.Ora, mio genero vorrebbe effettuare, a proprie spese, interventi di coibentazione del pavimento che poggia su di un porticato condominiale. Tecnicamente, tale coibentazione verrebbe effettuata sul soffitto del porticato su cui poggia il pavimento dell'unità abitativa in questione.L'assemblea ha già autorizzato tale intervento.Vorrei sapere se mio genero potrà beneficiare dell'ecobonus del 65%, tenendo conto che i pagamenti verrebbero effettuati con bonifici bancari a favore dell'impresa, la quale si farà carico del rilascio di tutta la documentazione.

Risposta
La detrazione del 65% si applica anche in favore delle spese sostenute dal comodatario (contratto debitamente registrato), ma tenendo conto dei limiti previsti per gli interventi sui lastrici solari, trattandosi pur sempre di intervento su parte comune condominiale. Così l’importo detraibile in favore del genero è da calcolare nei limiti della tabella millesimale, anche se lo stesso si accolla l’intera spesa per la coibentazione del soffitto del porticato. Nel caso di specie, la detrazione per il soffitto del portico condominiale, ai sensi dell’ articolo 1, comma 47 della legge 190/2014 (per la guida al 65% dell’agenzia delle Entrate cliccare qui), compete al genero, ma solo per la quota di lavori di sua competenza (articolo 1126 del Codice civile). In sostanza, l’intervento di coibentazione del portico (di per sé di manutenzione straordinaria) è detraibile come spesa condominiale anche se le spese sono sostenute solo da uno dei proprietari o detentori dell’immobile. Ai fini del 65%, quando trattasi di lavori condominiali, in ogni caso l’importo detraibile dal singolo proprietario non può mai superare la quota di competenza sulla base della tabella millesimale anche se lo stesso paga una quota superiore (circolari 57/E e 121/E del 1998). L’importo detraibile è pertanto commisurato come se fossero lavori su parti comuni in proporzione alla proprietà di ciascuno dei proprietari. In presenza di amministratore, le spese devono essere pagate con bonifico del condominio. In assenza di amministratore, è possibile procedere con l’emissione di un'unica fattura intestata a tutti i comproprietari e la ripartizione si desume sulla base della quota di proprietà, oppure con l’emissione di una fattura per ciascuno dei soggetti che sostengono le spese. Nel bonifico deve essere indicato anche il codice fiscale del condominio.

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