Condominio

I mercoledì della privacy: come vanno trattati i dati dei minori nel contesto immobiliare

di Carlo Pikler (Centro Studi Privacy and Legal Advice)

I mercoledì della privacy: i dati dei minori nel contesto immobiliare, come deve trattarli l'amministratore
Un minore, benché incapace di agire, può essere titolare di un diritto reale. Potrebbe infatti avvenire che il minore sia l'unico erede di un diritto reale su un immobile oppure che tale diritto lo ottenga per donazione. In tali casi l'amministratore dovrà necessariamente interfacciarsi con il “tutore” che esercita la patria potestà sul minore, garantendo per suo conto la tutela degli interessi che lo riguardano.
Per poterci addentrare bene negli aspetti prettamente collegati al trattamento dei dati personali, occorre dapprima rappresentare i concetti di capacità giuridica e di capacità di agire.
Per capacità giuridica (Art.1 c.c. e Art. 22 Costituzione) si intende l’idoneità di essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive. Si tratta, quindi, della possibilità di avere debiti e crediti, possedere beni e via discorrendo: questa si acquista al momento della nascita.
Invece, per capacità di agire (Art. 2 comma 1 c.c.), si intende l’idoneità a porre in essere atti giuridici. Il Codice civile dispone che essa si raggiunga al compimento del diciottesimo anno d’età.
L’incapacità giuridica del minore però, non esclude che egli vanti gli stessi diritti e i medesimi doveri dei soggetti capaci di agire. In particolare, in ambito condominiale, egli nonostante la minore età resta titolare di diritti e doveri nei riguardi del Condominio.
A titolo esemplificativo, il minore è tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie, ad osservare il regolamento condominiale, ha diritto di servirsi delle parti comuni, come di partecipare alla loro gestione. In definitiva, il minore è a tutti gli effetti un soggetto di diritto, poiché titolare di capacità giuridica.
I genitori, in nome e per conto dei figli, oppure i tutori ove i genitori manchino o abbiano perso la patria potestà, compiono disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelli di straordinaria amministrazione.
Laddove vi siano diritti che vengono attribuiti in maniera diretta ai minori di età, per determinate tipologie di atti, non è sufficiente l’attività genitoriale, ma si rende necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare.
L'amministratore potrebbe anche trovarsi ad interfacciarsi con un “curatore”, che normalmente viene nominato quando si tratta di un minore emancipato (art. 390 c.c.), che non abbia i genitori.
Si tratta di un ragazzo che ha tra i 16 e i 18 anni che è stato autorizzato dal Giudice a compiere gli atti di ordinaria amministrazione (e quindi può, in autonomia, adempiere ai doveri collegati alla gestione ordinaria (pagate pagare i ratei condominiali) ma anche esercitarne i relativi diritti.
In tale circostanza l'amministratore dovrà attenzionare la duplice tipologia di comunicazione a seconda se si sta occupando di questioni che riguardano l'ordinaria amministrazione o la straordinaria.
A questa disciplina nazionale, deve poi necessariamente quanto disciplinato dal legislatore dell'Unione Europea che, all’articolo 8 GDPR, stabilisce che l'età minima per cui una persona è pienamente considerata in grado di prestare ogni tipologia di consenso è 16 anni. Tale disposizione però consente agli Stati membri dell'UE di modulare tale limite tra i 13 e i 16 anni, stabilendo che, al di sotto di questa età, il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
La norma prevede, inoltre, che il titolare del trattamento si adoperi in modo ragionevole per verificare che il consenso sia prestato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Compito questo che, quindi, compete all'Amministratore.
Sul punto, l'ordinamento italiano si è allineato al GDPR e, da settembre 2018 con il D.Lgs. 101/18, ha stabilito che “il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione”.
Al di sotto dei 14 anni, il consenso viene autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Quindi, in relazione ai trattamenti che l'amministratore effettua e che necessitano di consenso espresso (in particolare si tratta di uso di telefono cellulare ed email ma anche di gestione dei dati sanitari collegati a sinistri con lesioni o a pratiche per l'abbattimento delle barriere architettoniche), occorre che si verifichi l'età dell'avente diritto e si gestisca il consenso prendendo in esame l'eventuale necessità che questo venga espresso dal genitore/tutore.
Quindi, concludendo, per lo svolgimento dell’ordinaria attività di amministrazione condominiale, non occorre ottenere il consenso neppure da parte di un minore di anni 14, rientrandosi in attività svolta per obblighi derivanti da legge, ovvero, in caso di adempimenti derivanti da delibere assembleari, il consenso non sarà necessario rientrandosi negli obblighi contrattuali.
Nel caso di volontà da parte dell’amministratore di svolgere attività per finalità extra mandato, oppure ad esempio per la gestione di comunicazioni o, anche, per la gestione delle assemblee in videoconferenza, invece, occorrerà ottenere il consenso dall’esercente la potestà dell'avente diritto minore degli anni 14.
Corollario della possibilità di rivolgersi direttamente ad un minore, quindi, è la previsione per cui le informazioni e le comunicazioni debbano utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, facilmente comprensibile dal minore stesso.

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