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Anche il condominio all’appello di Imu e Tasi

di Nadia Parducci

Entro lunedì 16 dicembre dovrà essere pagato il saldo Imu e Tasi, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate da ogni Comune in cui si trova l'immobile. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato tramite modello F24 presso gli sportelli bancari o postali. I Comuni hanno la facoltà di inviare modelli F24 precompilati ma non sono obbligati a farlo.

L'Imu
Per quanto riguarda l'Imu il disposto normativo di riferimento è quello contenuto nel comma 728-bis della Legge 147/2013 il quale ha reintrodotto lo stesso disposto normativo contenuto nell'articolo 19 della Legge 388/2000 valido ai fini Ici.

La Tasi
La Tasi è dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e del fabbricato in cui si risiede. La Tasi è pertanto dovuta da proprietari ed inquilini, con percentuali di ripartizione che potranno essere deliberate da ciascun Comune. Questo è l’ultimo anno in cui le imposte vengono pagate separatamente .

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è stata abolita la Tasi sui fabbricati adibiti ad abitazione principale, se non considerati di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).

Quindi tutti gli immobili che risultano essere abitazione principale, non dovranno più pagare al Comune la tassa per i servizi indivisibili. La stessa cosa, ovviamente, vale per gli inquilini affittuari, e quindi per l'alloggio del portiere.

Il calcolo
Il calcolo dell'Imu e della Tasi parte dalla base imponibile, ovvero dalla rendita catastale. Questa va rivalutata del 5% e il risultato va moltiplicato per un coefficiente previsto per le predette imposte, che varia da 55 a 160 a seconda della categoria catastale dell'immobile. Infine si applica l'aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l'immobile. Al totale ottenuto, va sottratto quanto già versato nel mese di giugno 2019.

Ai fini della corretta applicazione dell'aliquota deliberata da ogni Comune per l'Imu e la Tasi i contribuenti possono consultare il sito del Mef (dove sarà necessario selezionare l'anno 2019) oppure effettuare la verifica diretta presso il portale del Comune in cui si trova l'immobile.

La somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie.

Le parti comuni
Il pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili, ovvero Imu e Tasi, relative alle parti comuni condominiali (alloggio del portiere, lavanderie, posti auto, ecc), meglio individuate dall'articolo 1117 del Codice Civile, devono essere versate a cura dell'amministratore di condominio, il quale è chiamato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità comuni messe a disposizione dai vari condomini, attribuendo necessariamente le singole quote ai proprietari.

Pertanto qualora l'amministratore di condominio ometta di versare l'Imu e la Tasi, le sanzioni addebitate dal Comune saranno a carico del condominio e non dell'amministratore.

In ordine all'aliquota applicabile alle parti comuni, si ritiene che non sia possibile ravvisare un rapporto di pertinenzialità con l'abitazione principale del singolo condòmino, trattandosi di beni non di proprietà dei singoli ma del condominio.

Pertanto non sarà possibile applicare l'aliquota agevolata per l'abitazione principale, dovendosi invece fare riferimento all'aliquota ordinaria fissata dal comune ove è ubicato l'edificio.

Tra le parti comuni vi sono anche i parcheggi, ai quali si applicano Imu e Tasi. Tra l'altro queste imposte, con riferimento alle parti comuni, si applicano anche ai proprietari di immobili utilizzati come abitazione principale, normalmente esonerati.

Questo perché il beneficio non può essere esteso ad una proprietà che non è esclusiva del singolo, ma è di proprietà di un soggetto giuridico diverso, ovvero il condominio.

Va ricordato poi che l'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto 16/2014 ha abrogato il comma 670 dell'art. 1 della Legge di Stabilità che stabiliva l'esenzione dal pagamento per le aree pertinenziali di immobili già tassati e per le aree condominiali Comuni, prevedendo così l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili sulle parti comuni condominiali, compresi i parcheggi.

Il versamento delle imposte (Imu e Tasi) per le parti comuni dell'edificio condominiale rientra tra gli obblighi dell'amministratore di condominio.

Il pagamento deve essere effettuato prelevando l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie del condominio e attribuendo le quote al singolo condomino, secondo le scadenze previste per il 16 giugno e il 16 dicembre.