Lavori & Tecnologie

Le prerogative del responsabile della sicurezza: analisi di un caso specifico

Per la caduta di un operaio in cantiere quest’ultimo ha responsabilità piena e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato

di Rosario Dolce

Il responsabile dei lavori, a norma dell'articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81 del 2008), è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Il ruolo poi del committente viene ricondotto a due regole fondamentali. Una è quella di scegliere l'affidatario «accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa»; l'altra è quella di «non ingerirsi nella esecuzione dei lavori» (Cassazione penale, 22095/2019 e 22096/2019).

Bagaglio professionale
Quanto al bagaglio professionale delle due figure, una attenta contestualizzazione si apprezza nei termini espressi dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui «le attività connesse alla sicurezza non possono essere efficacemente svolte se non si possiede una approfondita conoscenza delle problematiche connesse alla tipologia di opera da realizzare, alle tecnologie costruttive della stessa, agli specifici e spesso complessi mezzi d'opera. Il delicato aspetto della sicurezza dei cantieri, per l'alto prezzo che viene pagato con gli infortuni sul lavoro, impone l'applicazione di criteri rigidi di selezione degli operatori, secondo il possesso di elevata e specifica professionalità» (Consiglio di Stato 1208/2002).

La giurisprudenza civile
È stata più volta chiamata ad interpretare tale assunto, bilanciando la “competenza” con la “responsabilità” della posizione. Possiamo scorgerne gli effetti e la portata di tale impostazione in una recente pronuncia della Cassazione (10373 del 20 aprile 2021), con la quale è stato precisato che in caso di infortunio di un lavoratore nel cantiere, lo stesso vada ritenuto responsabile in solido con il datore di lavoro e non gode nemmeno della estensione sulla garanzia assicurativa da responsabilità civile.

Il caso
Un operaio cade da un soppalco e rimane impigliato ad una rete metallica che aveva gettato sul piano sottostante. Il committente e il responsabile dei lavori sono condannati in solido a corrispondere all'Inail, in via di regresso, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, la somma elargita a titolo di indennizzo.L'Inail aveva individuato come responsabile della sicurezza la persona fisica che rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società (datore di lavoro), il quale era stato presente durante l'esecuzione dei lavori ed aveva pure rilevato la pericolosità della condotta assunta dall'operaio nel prelevare i materiali accatastati sul soppalco posto a circa due metri di altezza privo di protezione, senza tuttavia imporre loro di porre fine a tale condotta e limitandosi ad una lamentela relativa alla cattiva abitudine di lavorare in tal senso. La condotta abnorme ed imprevedibile dell'infortunato, dall'altra parte, non ha giustificato il riconoscimento del concorso di colpa del medesimo lavoratore.

Responsabilità datore
La Cassazione ha affermato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato.Il primo, infatti, ha il dovere di proteggere l'incolumità del secondo nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell' “iter” produttivo del danno “imposta” dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con «ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unica efficiente fattore causale dell'evento dannoso» (Cassazione civile, 24798 del 2016).

Responsabile della sicurezza
Il responsabile legale della società datrice di lavoro è stato parimenti inteso quale responsabile dei lavori, configurando in capo a quest'ultimo una responsabilità personale diversa da quella rivestita dalla posizione d'amministratore della compagine sociale.Quest'ultimo operava come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, assumendo la relativa responsabilità nel contesto aziendale.

Contestualizzazione appalto e concetto di datore lavoro
I giudici di legittimità precisano anche che la speciale azione di regresso spettante all'Inail, di cui alle norme sopra riportate, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti – come appaltatore o il subappaltante – che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio.

Conclusione
La legge ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori prevedendo in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità fisica dei lavori, garantendo, in ultima istanza ed in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge (Cassazione penale 7714/2008).

Va precisato, tuttavia, che gli obblighi sulla sicurezza relativi alla gestione dei contratti di appalto vengono affrontati e descritti nell'articolo 26 del Dlgs 81/08 e la norma, in punto, chiarisce che per disporre l'applicazione delle relative previsioni è necessario che il datore di lavoro deve avere la «disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo».

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