Lavori & Tecnologie

Superbonus e parcelle, mandato diretto sicuro per il Fisco

di Giorgio Gavelli e Barbara Zanardi

Tra i numerosissimi quesiti ricevuti in tema di cessione del credito e sconto in fattura, ricorrono quelli sul trattamento dei costi dei professionisti che intervengono nell’iter di ottenimento del superbonus.

L’articolo 119 del Dl 34/2020 prevede che gli interventi di ecobonus e sismabonus ammessi al 110% debbano essere oggetto di asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e di attestazione di congruità delle spese sostenute. In caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è inoltre necessaria l’apposizione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Le spese sostenute per asseverazioni, attestazioni e visto di conformità sono detraibili, così come quelle sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (circolare 24/2020).

Per la quantificazione di queste spese si fa riferimento ai valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia 17 giugno 2016, per quelle relative alle attestazioni e alle asseverazioni, mentre per le spese relative al visto, in assenza di una precisa indicazione normativa, è possibile fare riferimento al Dm 140/2012. Occorre tener conto anche del Dm 55/2014, indirettamente richiamato dall’articolo 17-ter, comma 1 del Dl 137/2020 che prevede, per le detrazioni ecobonus, l’obbligo, da parte di clienti qualificati, di riconoscere ai professionisti l’equo compenso.

I dubbi riguardano la correttezza delle differenti modalità con le quali tali prestazioni professionali possono essere contrattualizzate e fatturate.

La modalità più coerente con il dettato normativo pare essere quella del mandato conferito dal soggetto committente dei lavori al professionista, con conseguente emissione della fattura del professionista al committente (modalità diretta). Questa modalità, tuttavia, è ritenuta non efficiente dagli operatori perché, in caso di opzione per lo sconto o la cessione, estende anche ai professionisti l’onere amministrativo della gestione del credito o, alternativamente, in caso di rinuncia all’opzione, comporta per il beneficiario un esborso finanziario per il pagamento di tali fatture.

La seconda modalità è quella del mandato senza rappresentanza avente ad oggetto le prestazioni di asseverazione, attestazione e visto di conformità, conferito dal committente a un general contractor. In tal caso, i servizi verrebbero fatturati dai professionisti al general contractor che poi li riaddebiterà, insieme con le spese sostenute per gli interventi, al committente. In assenza di chiarimenti dell’Agenzia sul punto, questa seconda modalità pare percorribile a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia reso completamente trasparente (anche a livello contrattuale) mediante la scomposizione del corrispettivo fatturato dal general contractor tra le diverse componenti di costo.

La terza modalità di gestione, sviluppata dagli operatori del settore, prevede - come nella modalità diretta - il conferimento del mandato dal committente ai professionisti, ma con delega di pagamento conferita al general contractor. Con questa modalità (delega di pagamento), i professionisti emetterebbero fattura direttamente al committente e il general contractor, dopo aver pagato tali prestazioni e per effetto della delega di pagamento ricevuta, provvederebbe ad addebitare le somme in fattura al committente, in regime di esclusione Iva (articolo 15 del Dpr 633/1972), come somme anticipate in nome e per conto del cliente.

Questa terza soluzione, pur apparendo funzionale dal punto di vista pratico, pare presentare un profilo di rischio legato al tenore dell’articolo 121 del Dl 34/2020, nel punto in cui prevede che si possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo pari massimo al corrispettivo stesso. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, non facendo parte della base imponibile e, quindi, del corrispettivo, rischierebbero infatti – seguendo tale lettura restrittiva - di non essere scontabili.

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