Lavori & Tecnologie

Prima accensione caldaia: la responsabilità ricade anche sul fabbricante

Oltre che ovviamente sul tecnico incaricato di verificarne il corretto funzionamento, non alle dipendenze di chi ha fabbricato l’impianto

di Rosario Dolce

In tema di prima accensione delle caldaie, l'eventuale scoppio per errata installazione dell'impianto non esonera la casa costruttrice della responsabilità di cui all'articolo 2049 Codice civile. Il principio è stato appena stabilito dalla Corte di appello di Palermo, con la Sentenza 1635 del 25 novembre 2020.

La vicenda
Premesso, che il riconoscimento della garanzia sulla caldaia ad uso domestico avviene dopo che un tecnico autorizzato dal costruttore verifica che l'installazione è stata effettuata secondo la regola dell'arte e nel rispetto di tutte le specifiche prescrizioni del costruttore stesso, contenuti in appositi manuali; nel caso trattato dal provvedimento in commento, il tecnico della casa costruttrice, allorquando dispose l'accensione dell'impianto, presso l'abitazione di un condòmino, non controllò preventivamente la relativa realizzazione, e, a causa dell'errata installazione, quando avvio l'impianto, provoco lo scoppio dell'apparecchio.

Il fulcro della lite si è concentrato proprio sul dilemma giuridico di ritenere, o meno, il fabbricante della caldaia responsabile in solido dell'evento dannoso, per responsabilità da padroni e committenti. In effetti, tra i due soggetti – cioè tra il tecnico incaricato della «prima accensione» e il fabbricante della caldaia - non sussiste, in genere, alcun rapporto di lavoro dipendente, ma mera collaborazione professionale.Il giudice dell'appello, riformando la decisione adottata in primo grado, ha però ritenuto che sussista appieno responsabilità del fabbricante, per casi come quello esaminato, configurandola nell'ambito dell'articolo 2049 Codice civile.

I diversi tipi di responsabilità
Invero, ai fini della configurabilità della responsabilità da “padroni e committenti” è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto un altro esplichi un'attività per suo conto.In questo caso (cioè in sede di prima accensione), il fabbricante di una caldaia che si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione.

In altri termini - così chiosa il provvedimento - il costruttore della caldaia risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, subite dal cliente in sede di prima accensione, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, reso possibile in virtù della posizione di garanzia ivi assolta, fondando tale responsabilità sul principio secondo il quale «chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche i pesi» (tra le tante sentenze richiamate, Cassazione civile 4298/2019; 12283/2016; 22619/2012).

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