Fisco

Opere di manutenzione: quando si applica l'IVA agevolata al 10%

L'Agenzia delle entrate spiega quando e perché è possibile applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10% alle opere e prestazioni di manutenzione

di Donato Palombella


L'Agenzia delle entrate spiega quando e perché è possibile applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10% alle opere e prestazioni di manutenzione. In linea di principio, le condizioni sono due: deve trattarsi di interventi manutentivi obbligatori; tali interventi devono essere realizzati su edifici a prevalente destinazione residenziale. La stessa aliquota agevolata è applicata ai controlli periodici sulle attrezzature da lavoro.

Il quesito
Una associazione di categoria chiede all'Agenzia delle entrate alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata. Il punto di partenza è semplice: l'Agenzia aveva precedentemente stabilito che alle verifiche periodiche degli ascensori installati all'interno di edifici a destinazione prevalentemente residenziale viene applicata l'aliquota del 10%, in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria. Ciò posto, si chiede se tale agevolazione possa trovare applicazione a tutte le attività di verifica periodica.
Il problema riguarderebbe, in particolare, alcuni specifici casi di verifiche periodiche relative:
- alla installazione di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DP.R. 462/2001);
- ai dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (D.P.R. 462/2001);
- alle delle attrezzature di lavoro effettuate dal datore di lavoro (art. 1, comma 1, D.Lgs. 81/2008).
L'associazione specifica che, pur trattandosi di casistiche diverse, le varie operazioni hanno alcuni punti in comune ovvero:
- si tratta sempre di attività di verifica obbligatoria;
- gli interventi hanno le medesime finalità: tutelare la salute e sicurezza di lavoratori e/o consumatori;
- il personale addetto alle operazioni di verifica è in possesso di una specifica abilitazione;
- le attività di verifica, anche se le operazioni di verifica sono tipiche della singola fattispecie, seguono comunque le medesime metodiche.

Agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria si applica l'aliquota IVA al 10%
L'Agenzia delle entrate interviene sul tema con la consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre 2020 ponendo un primo paletto: l'aliquota IVA del 10% (ex art. 7, comma 1, lett. b, della legge 488/1999) può essere applicata agli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che si tratti di verifiche obbligatorie eseguite su "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata".
Ricorda, inoltre, che possono godere dell'aliquota agevolata le «prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) ovvero gli interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata relativi a:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

Alcune precisazioni
Il Fisco precisa che l'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta è ampio potendo essere applicata a:
-interventi di manutenzione ordinaria consistenti in piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici;
-prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi ecc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui...";
- la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria (ris. n. 15/E del 4 marzo 2013);
- interventi di manutenzione ordinaria diretti a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La norma mira ad agevolare gli interventi di recupero, a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate potendo trovare applicazione sia ai contratti di appalto che a quelli di fornitura di beni con posa in opera (circ. n. 15 del 12 luglio 2018).

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