Lavori & Tecnologie

Parapetti : spetta al direttore tecnico del cantiere la verifica del rispetto delle norme di sicurezza

Per la Cassazione il professionista era responsabile non solo della sicurezza dei lavoratori nel cantiere, ma anche dei terzi fruitori dell'opera

di Giulio Benedetti

Il responsabile dei lavori deve valutare la sicurezza dell'altezza dei parapetti del terrazzo.
Nell'esecuzione del contratto di appalto il responsabile dei lavori , al momento della progettazione dell'opera,deve attenersi alle norme generali di sicurezza previste dagli articoli 15 e 90 15 del Dlgs 81/2008 . In particolare, al momento dell'adozione delle scelte tecniche e ed architettoniche e nel pianificare il cronoprogramma degli interventi, il professionista , tra i vari obblighi, deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, deve eliminarli o ridurli al minimo e deve sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.

La pronuncia della Suprema corte
La Cassazione con sentenza 27574/2020 ha respinto il ricorso di un responsabile dei lavori avverso una sentenza che lo aveva condannato per l'omicidio colposo di un bambino. La sentenza della Corte di appello, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato , confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado e riconosceva il professionista responsabile dell'omicidio colposo di un bambino che era precipitato da una terrazza.

Al ricorrente era stato contestata la colpa specifica della violazione, nella realizzazione del parapetto e della terrazza , della normativa di sicurezza per la realizzazione di appigli (battiscopa e riccioli di metallo in ferro battuto) e di aperture che consentivano l'attraversamento, in quanto larghe 10 cm. Il bambino, approfittava di tali strutture, per infilarvi i piedini e scavalcare il parapetto della terrazza e cadere rovinosamente al suolo, dal quarto piano dell'edificio.

La Ctu
Il perito dichiarava che l'opera era stata realizzata in violazione delle norme tecniche di riferimento , della legge 13/1989 (sul superamento delle barriere architettoniche) , della legge regionale, del Dm 236/1989 e del Dm 246/1993. Nel ricorso il professionista lamentava la mancata motivazione della sentenza di appello che , ribadendo quanto affermato dalla sentenza di primo grado, si limitava a precisare, nei suoi confronti, che fosse esistente un obbligo di garanzia, in realtà,insussistente nel caso concreto.

Il ruolo di direttore tecnico del cantiere
Invero il ricorrente affermava che la sua condotta era limitata a verificare , all'interno del cantiere, l'attuazione delle norme del Dlgs 81/2008, in tema di sicurezza dei lavoratori, e non la realizzazione del parapetto e della terrazza. La Cassazione afferma, invece, che il ricorrente era il direttore tecnico del cantiere dell'impresa esecutrice dei lavori per cui era obbligato non solo a verificare il rispetto della normativa di sicurezza per i lavoratori, ma anche a verificare la conformità dell'esecuzione delle norme alla normativa vigente. In quanto professionista esperto in materia di costruzione , il ricorrente era, in concreto, portatore di conoscenze che gli avrebbero consentito di prevedere il pericolo dell'evento.

Per la Cassazione il professionista era responsabile non solo della sicurezza dei lavoratori nel cantiere, ma anche dei terzi fruitori dell'opera, una volta realizzata. Invero l'articolo 29 del Dpr 380/2001 afferma che il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità dell'opera alla normativa urbanistica, obbligo espressamente richiamato, in capo al committente ed al costruttore, dalla concessione edilizia dell'opera.

L’appaltatore
La sentenza impugnata , inoltre, richiama l'articolo 6, comma due, del Dl 145/2000 il quale afferma che l'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione tecnica e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Pertanto il giudice di legittimità afferma che le responsabilità del costruttore , ex articolo 29 del Dpr 380/2001, si estendono al direttore tecnico a cui l'appaltatore delega le attività di gestione del cantiere, in cui rientra l'esecuzione delle opere secondo la normativa vigente. Il responsabile dei lavori è l'emanazione dell'appaltatore – costruttore all'interno del cantiere ed è tenuto non soltanto a tutelare i lavoratori nel corso dell'esecuzione, ma anche i terzi utilizzatori della stessa, dopo che sia stata ultimata.

Invero il giudice di appello ha descritto ripetutamente le divergenze dell'opera dal dato normativo e che hanno reso scalabile il parapetto da parte del bambino e consistenti nell'altezza insufficiente del parapetto, nella presenza nel medesimo di fori più ampi del consentito, nella presenza di battiscopa e di riccioli in metallo in cui il bambino ha potuto facilmente infilare i piedini, per scavalcare l'opera. Tali elementi erano immediatamente percepibili dal ricorrente che non ha provveduto a rimuoverli. In sintesi questo è il motivo principale per cui la Cassazione ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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