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Decreto ingiuntivo, l’opposizione non decade anche se il terzo è chiamato in causa in modo irrituale

Se l'opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell'atto di opposizione, in via subordinata, l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata

di Va. S.

Pronunziandosi con l' ordinanza n.16336 del 2020, la Cassazione ha chiarito alcuni aspetti dell'art. 269 c.p.c. nel quale si spiega che il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, pena la decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e, nello stesso momento, chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo.

Nella fattispecie, un condominio aveva proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva ribaltato la medesima di primo grado.

Il giudizio di merito...
Il Tribunale, nel giudizio di o pposizione al decreto ingiuntivo intrapreso da un condominio nei confronti della società esecutrice di lavori di rifacimento della rete condominiale del gas, aveva dichiarato fondata la domanda di garanzia formulata dallo stesso condominio nei confronti della società amministratrice responsabile dalla esecuzione dei lavori peraltro non autorizzati dall'assemblea.

Avendo quest'ultima dedotto l'irritualità della propria chiamata in giudizio operata dal condominio con citazione diretta, senza autorizzazione del giudice, la Corte di Brescia aveva riconosciuto la decadenza dalla facoltà di evocare in lite la terza, con assorbimento dell'appello incidentale del condominio. Per quest'ultimo, nel ricorso in Cassazione, la Corte di secondo grado non aveva considerato il fatto che nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, chiamando direttamente in causa la società amministratrice del lavori, aveva chiesto al giudice lo spostamento eventuale dell'udienza, come previsto dall'art. 269 c.p.c..

... e quello della Cassazione
Esaminando il ricorso, gli ermellini hanno chiarito che l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo.

La situazione concreta
Nel caso in specie, il condominio oltre a citare la società esecutrice dei lavori e quella responsabile degli stessi, aveva formulato, in via subordinata, l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, senza che il Tribunale avesse provveduto in merito, né disposto la fissazione di una nuova udienza per consentire alla terza, irritualmente citata, di intendere le ragioni azionate in monitorio. L'istanza di autorizzazione nell'atto di opposizione valeva, tuttavia, ad impedire la decadenza dell'opponente dalla chiamata.

Non solo, ma tenuto conto che il Tribunale di primo grado si era pronunciato nel merito nei confronti della società amministratrice, doveva intendersi autorizzata la chiamata della terza. Per cui, valeva il principio di diritto secondo il quale, allorché l'opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell'atto di opposizione, in via subordinata, l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo. La Suprema Corte ha, perciò, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviandola ad un'altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.

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