Condominio

L’appalto in condomino in tempi di emergenza sanitaria

Per l’amministratore previsto il rispetto di misure aggiuntive

di Giulio Benedetti

L'allegato 6 del Dpcm 26 aprile 2020 contiene il protocollo condiviso tra il Governo, le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori contenenti le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid – 19 negli ambienti di lavoro per il periodo decorrente dal 4 al 17 maggio 2020.

Le misure anti contagio
Tuttavia , considerata la persistenza del rischio epidemiologico negli ambienti di vita e di lavoro , queste misure sono suscettibili di proroga . In particolare le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all'interno dei luoghi di lavoro e le ulteriori misure di precauzione, le quali sono aggiuntive e non sostitutive di quelle già contemplate dal Dlgs 81/2008.

Le misure sono rivolte a prevenire il contagio e sono finalizzate ad agire in epoca precedente alla esposizione al virus. Gli articoli 18, 28, 36 e 37 del Dlgs 81/2008 prevedono che il datore di lavoro rediga un documento di valutazione dei rischi e formi ed informi i dipendenti sull'attività e sui relativi pericoli.

Il contratto di appalto e le tutele in questa fase
Le norme del protocollo entrano nel documento di valutazione dei rischi che devono essere osservate anche dall'amministratore condominiale quando , autorizzato dall'assemblea, sottoscrive il contratto di appalto. In tal caso l'amministratore e l'appaltatore sono obbligati a informare , con le modalità più idonee ed efficaci , i lavoratori e chi entra nel condominio delle seguenti misure :
* l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (otre 37,5%) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e le autorità sanitarie ;
*il divieto di entrare e di permanere all'interno del cantiere quando , successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo sopra indicate e che impongano di informare il medico di famiglia , l'autorità sanitaria e di restare a casa;
*di rispettare le disposizioni sanitarie dell'autorità concernenti il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza delle regole igieniche sul lavaggio delle mani e di tenere nel luogo di lavoro comportamenti corretti sotto il profilo igienico;
*l'impegno ad informare il datore di lavoro tempestivamente sulla presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento dell'attività lavorativa , avendo cura di rimanere ad adeguata distanza delle persone presenti .

L’obbligo informativo
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'adeguata informazione, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, del corretto uso dei dispositivi di protezione individuale per contribuire a prevenire ogni possibilità di diffusione del contagio. In tema di responsabilità penale del committente del contratto di appalto la Cassazione (sentenza 13473/2020) ha affermato che , per sostenere la culpa in eligendo (colpa nella scelta) del committente nella verifica tecnico – professionale dell'appaltatore, non è necessario il perfezionamento del contratto di appalto , essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera , intervengano accordi per una prestazione d'opera , considerato il carattere negoziale degli stessi.

Inoltre il committente ( Cassazione 26898/2019 ) deve verificare l'idoneità tecnico – professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione alla pericolosità dei lavori affidati. In questo concetto di esposizione di pericolo , penalmente rilevante, rientra , sulla base del Dpcm 26 aprile 2020, l'esposizione dei lavoratori al contagio epidemico dei lavoratori .

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