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Agibilità, la perizia giurata non sostituisce il collaudo statico per gli edifici ante 1971

di Pietro Verna - Edilizia e Territorio

Per degli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n.1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica», la mancanza del certificato di collaudo statico, previsto dall'art. 24, comma 5, lett. b), del testo unico dell'edilizia (Tue), non può essere sopperita dalla perizia giurata di idoneità statica.
Dimodoché la richiesta del certificato di agibilità (ora sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità) deve essere accompagnata «da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “ a posteriori” e dal successivo collaudo statico». Lo ha stabilito il Tar Calabria- Sezione staccata di Reggio Calabria (sentenza 8 ottobre 2019, n. 584) che ha respinto il ricorso proposto contro una determina con la quale, nel 2015, il Comune di Reggio Calabria aveva annullato in autotutela un certificato di agibilità rilasciato sulla scorta di una perizia giurata ritenuta valida, «nonostante l'originaria concessione e le successive varianti […] prevedessero espressamente [ il ] certificato di collaudo statico».

La sentenza
L'amministratrice del condominio aveva sostenuto che la perizia giurata di idoneità statica e il certificato di collaudo statico «sarebbero totalmente sovrapponibili, assolvendo alla medesima funzione che è quella di asseverare la sicurezza strutturale dell'immobile», motivo per il quale aveva chiesto la revoca del provvedimento adottato dal Comune e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni perché la mancanza del certificato di agibilità avrebbe impedito ai condomini «il perfezionamento delle vendite in atto».
Tesi che il Tar non ha accolto in quanto nell'ordinamento «non si rinviene una disposizione espressa che consenta di tollerare l'equiparazione tra collaudo statico e la certificazione di idoneità statica», fatta eccezione dell'art. 35, comma 3, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia», che contempla, ai soli fini della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, la «certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite». Fermo restando che, nel caso di specie, tale disposizione è risultata inapplicabile perché il condominio ricorrente «non ha dato prova documentale che la perizia giurata di idoneità statica […] sia equivalente, sotto il profilo contenutistico, al certificato di collaudo statico», né fornito l'esito delle verifiche previste dall' art. 2 del decreto ministeriale 15 maggio 1985 maggio 1985 «Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive- art.35, quarto comma, legge n. 47 del 1985».

Cornice normativa
L' obbligo del collaudo statico, già previsto dal previgente art.25, comma 3, del Tue (« il dirigente […] del competente ufficio comunale […] rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico….», è contemplato dalle seguenti disposizioni:
- art.7 della legge n. 1086 del 1971 («Tutte le opere [in cemento armato] debbono essere sottoposte a collaudo statico»);
- art. 4, comma 1, del Dpr n. 425 del 1994 («Affinché gli edifici [rurali] indicati nell'art. 220 del [testo unico delle leggi sanitarie] possano essere utilizzati, è necessario [allegare] il certificato di collaudo»);
- art. 75 del TUE che punisce con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro « Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo»;
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni», nella parte in cui precisa che «il collaudo statico […] è finalizzato alla valutazione […] delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti».
Tuttavia un elemento di novità è dato dalla legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11 «Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale», come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1 , e in particolare dagli artt. 63-bis “Agibilità”, 63-ter “Procedimento per la segnalazione certificata di agibilità”, 63quater “Controlli” e 63quinques “Dichiarazione di inagibilità”, il cui obiettivo è «regolamentare fattispecie particolari, non disciplinate dalla norma statale, come l'assenza del certificato di collaudo statico». L'art. 63- ter, comma 3 lettera a), e il comma 8 lettera b), specificano infatti che in assenza di collaudo statico «è possibile produrre il Certificato di Idoneità Strutturale (CIS)», le cui modalità applicative sono stabilite dalla Giunta regionale.

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