Lavori & Tecnologie

Stop alla demolizione per le opere interne senza titolo

di Donato Palombella


Spesso, a dispetto della sbandierata semplificazione delle procedure amministrative, ci troviamo in seria difficoltà nel dare la giusta qualificazione alle opere. Si tratterà di edilizia libera? Una semplice comunicazione di inizio lavori sarà sufficiente? E se mi sanzionano? Forse è meglio mettersi al sicuro, facciamo una SCIA e non ne parliamo più!
I dubbi assalgo anche i più esperti e si corre il rischio di avviare un contenzioso con l'amministrazione destinato a trascinarsi nelle aule dei Tribunali con notevoli oneri - sia in termini di tempo, che economici - a nostro carico. Nel caso in esame si discute della legittimità delle opere relative alle tramezzature interne di un locale commerciale.

Il comune ordina la demolizione
L'Amministrazione comunale ingiunge al proprietario di un locale in cui si svolge una attività commerciale (un bar) di eliminare il dehors (ovvero una struttura facilmente rimovibile, posta temporaneamente sul suolo pubblico, a servizio del locale) perché realizzato in parziale difformità rispetto al progetto autorizzato. L'amministrazione, parallelamente, contesta di aver riscontrato una diversa distribuzione interna del locale che sarebbe stata realizzata in assenza del prescritto titolo autorizzativo; di conseguenza, ordina di procedere al ripristino dei luoghi.

La difesa del proprietario
Il proprietario impugna il provvedimento in questione. Quanto alla struttura esterna, sostiene di aver già provveduto ad adeguare il dehors al progetto approvato, tanto che l'autorità giudiziaria avrebbe ordinato il dissequestro dell'immobile e l'archiviazione del procedimento penale. Il problema, a questo punto, si pone per la diversa distribuzione del locale. In proposito, il proprietario ritiene che si tratti di semplici "opere interne"; i lavori, quindi, sarebbero del tutto legittimi trattandosi di "opere libere" o, al massimo, di "manutenzione straordinaria". Anche in quest'ultimo caso, l'ordinanza di demolizione sarebbe comunque illegittima (Cons. di Stato, sent. n. 4267/2016).

Il comune difende l'ordinanza
Il comune difende il proprio operato: il proprietario non avrebbe avvisato l'amministrazione della spontanea rimessione in pristino del dehors! Di contro, il proprietario rileva di aver inoltrato all'amministrazione (o, meglio, alla Polizia Locale) un'istanza di revoca del sequestro a seguito dell'avvenuto ripristino. In altre parole, il proprietario avrebbe fatto il possibile per ripristinare lo stato dei luoghi e scansare la sanzione demolitoria (oltre che, ovviamente, le conseguenze penali correlate all'avvenuto abuso edilizio).

Il parere del TAR
La Sez. II del TAR Salerno, con la sent. n. 1042 del 27 giugno 2018, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il successivo 6 luglio, ritiene che il ricorso sia improcedibile, almeno limitatamente alla contestazione inerente il dehors. Il proprietario, infatti, avrebbe adempiuto spontaneamente all'ordinanza di demolizione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi, conformemente al progetto approvato. Ciò troverebbe una duplice dimostrazione: il decreto di archiviazione del GIP, emesso in considerazione della spontanea rimozione degli abusi riscontrati e del ripristino della conformità del manufatto al titolo abilitativo ottenuto, nonché il dissequestro dalla Polizia Locale, avvenuto in esecuzione del corrispondente decreto, emesso dalla Procura della Repubblica.

Le opere interne
Il TAR arriva al punto cruciale della controversia: le opere interne costituiscono attività edilizia libera? Eventualmente, sono sanzionabili con la demolizione? Il giudice amministrativo ritiene che la diversa distribuzione interna del locale eseguita senza titolo autorizzativo non possa essere sanzionata con la demolizione. In proposito il TAR richiama un precedente (TAR Napoli, Sez. II, 22 agosto 2017, n. 4098) che, a proposito delle opere che avevano interessato le tramezzature interne dell'immobile, aveva posto l'attenzione sulla circostanza che esse avessero interessato o meno gli elementi strutturali dell'edificio.

Le opere non toccano le parti strutturali
Se i lavori non intaccato le parti strutturali, il TAR ritiene si tratti di opere di manutenzione straordinaria - soggette alla comunicazione di inizio lavori (CIL), originariamente in forza dell'art. 6, comma 2, e ora dell'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a CILA. In questo caso, secondo il TAR, l'omessa comunicazione non può essere sanzionata con la demolizione che "scatta" solo ove le opere siano totalmente abusive perché realizzate in assenza del titolo edilizio.

Le opere interessano parti strutturali
Viceversa, ove le opere abbiamo interessato le parti strutturali dell'edificio, entra in gioco l'art. 22, comma 1, let. a), del Testo Unico, ovvero la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Ove le opere vengano realizzate in assenza di tale titolo, sarebbe irrogabile la sola sanzione pecuniaria.

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