Lavori & Tecnologie

Impianti a gas, guida all’installazione in sicurezza

di Giulio Benedetti

Le imprese installatrici, per l'articolo 6 del Dm 22.1.2008 n. 37, realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte ed in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi . La regola dell'arte è la stessa già vista per la redazione del progetto e pertanto consiste nella rispondenza delle attività svolte alla vigente normativa , alle indicazioni delle guide e delle norme emanate dall'UNI , dal CEI o da altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Tale equiparazione supera definitivamente la definizione “nazionalista” di regola dell'arte nell'installazione degli impianti contemplata dall'articolo 5 del Dpr 6/1/12/1991 n. 447 (regolamento di esecuzione della legge n. 46/1990) che recitava: «I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza , si considerano costruiti a regola d'arte (...). Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI , nonché alla legislazione tecnica vigente si intendo costruiti a regola d'arte».
Al termine dei lavori l'impresa installatrice deve, per l'articolo 7 del Dm 37/2008, compiere le seguenti attività:
- effettuare preventivamente le verifiche previste dalla legislazione vigente , comprese quelle di funzionalità dell'impianto ;
- rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme previste dall'articolo relative alla realizzazione ed installazione degli impianti ;
- redigere la dichiarazione sulla base dei moduli redatti secondo l'allegato I di cui fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto previsto dall'articolo 5 del Dm 37/2008.
Tale dichiarazione di rispondenza è rilasciata dal predetto professionista sotto la sua personale responsabilità a seguito di un sopralluogo ed all'esecuzione di accertamenti.
Per gli impianti che non necessitino la redazione di un progetto realizzato da un professionista iscritto all'albo professionale corrispondente alla specializzazione richiesta per eseguire l'impianto , la dichiarazione di rispondenza può essere realizzata da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 44968/2016, a proposito della sicurezza degli impianti , installati secondo le norme del Dpr 412/1993 e della legge n. 10/1991, afferma che l'allegato H contiene non solo il modulo relativo al rapporto tecnico , ma anche lo spazio denominato “prescrizioni” nel quale il tecnico , se rileva carenze tali da compromettere la sicurezza dell'impianto , dopo avere messo fuori servizio l'impianto e diffidato l‘occupante dal suo utilizzo , indica le operazioni necessarie per il ripristino della sicurezza . La sentenza conclude che, nel caso trattato, “la messa fuori servizio dell'apparecchio doveva essere effettuata dal tecnico che riscontrasse l'inidoneità, che avrebbe dovuto anche diffidare il proprietario dell'impianto dall'utilizzarlo ed indicare le prescrizioni necessarie per la messa a norma dello stesso”.
La Corte di Cassazione (sentenza 6096/2016) ha rigettato il ricorso avverso una sentenza che aveva condannato un installatore per omicidio colposo del cliente a seguito di intossicazione di monossido di carbonio cagionato da una caldaia alimentata a gas. La Corte ha richiamato la usa precedente giurisprudenza per la quale l'installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano risponde per colpa della morte dell'utente conseguita al cattivo funzionamento della canna fumaria , ancorchè preesistente , della quale al momento della installazione egli non abbia verificato appieno la funzionalità , se non nei limiti impostigli dalla normativa vigente.
Comunque, la peculiarietà del lavoro affidatogli e la pericolosità dell'opera impongono all'installatore di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare eventi dannosi prevedibili. La Corte osserva che la regola cautelare violata prevede che l'installatore di un apparecchio potenzialmente pericoloso, quale una stufa a gas, deve seguire la sua opera fino al suo colludo ed al controllo del suo funzionamento efficiente e senza pericolo. Nel caso trattato l'imputato non solo ha svolto la sua opera in modo parziale senza controllare la funzionalità del radiatore e la corretta espulsione all'esterno del monossido di carbonio , ma anche ha tenuto una condotta imperita e negligente in quanto ha intrapreso un'opera per la quale non aveva alcuna professionalità. Aggiungasi che l'imputato non poteva fare affidamento sulla capacità della vittima di completare il lavoro e di controllarlo ed a tal fine non è sufficiente che la vittima avesse incaricato l'imputato per l'acquisto di un apparecchio e per installarlo. Invero la giurisprudenza ( Cassazione, sentenza 692/2014) , in tema di causalità, esclude l'affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato elementari norme precauzionali.

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