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Auto elettriche: i documenti da presentare per realizzare le colonnine di ricarica

dalla Redazione


Per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (ai sensi dell'articolo 23, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge 35 del 4 aprile 2012) è necessario presentare, a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una serie di documenti ed elaborati tecnici, così come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Dm del 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre.
Ricordiamo che il Dl 83/2012 (cosiddetto "decreto Sviluppo"), modificando l'articolo 4 del D.P.R. 380/2001, aveva previsto l'obbligo di installare colonnine elettriche negli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq, nonché per i relativi interventi di ristrutturazione, imponendo ai comuni di prevedere nei regolamenti edilizi, entro il 1° giugno 2014, la predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Norma che è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2017, ed estesa anche agli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità operative, dal Dlgs 257/2016.
Il decreto del MIT stabilisce che la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione ne' a segnalazione certificata di inizio di attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:
a. il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica ne' una modifica della connessione esistente;
b. il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
c. l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
d. l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.
Qualora l'infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente.

I documenti e gli elaborati tecnici da presentare
Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
1. il documento di inquadramento del progetto, che contiene:
- la descrizione del progetto (progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato ecc.);
- il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
- le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;
- l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste;
2. il progetto tecnico (per ogni infrastruttura di ricarica), comprensivo di:
- inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti;
- documentazione fotografica ante operam;
- particolari costruttivi/installativi;
- ante e post operam;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica così come previsto dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 257 del 16 dicembre 2016;
3. la relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica, che deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese (di cui allegato del D.Lgs. 257/2016), le modalità di accesso e pagamento, eventuale upgradabilità del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita. I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica;
4. la copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente.

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