Lavori & Tecnologie

Cancello e recinzione sono opere libere?

di Donato Palombella


Spesso siamo impegnati nella realizzazione di opere di recinzione del terreno e ci assalgono i dubbi: si tratta di edilizia libera o dobbiamo premunirci con un titolo edilizio? Una recente sentenza del Tar Napoli scioglie il nodo gordiano fornendo utili indicazioni nel caso si voglia realizzare una recinzione, un cancello o una stradina di accesso al fondo.

Le opere contestate
Il proprietario di un terreno realizza una recinzione con rete metallica e cancello scorrevole nonché una strada carraia di accesso al fondo lunga circa 12 metri e larga 4. Il Comune ritiene che le opere siano abusive, respinge la richiesta di sanatoria e ne ordina la demolizione. Il proprietario impugna tale ordinanza sostenendo, quanto alla strada di accesso, di essersi limitato ad eseguire un modesto movimento di terra finalizzato alla migliore praticabilità del tracciato già esistente, e, per il resto, che si tratterebbe di semplici opere di recinzione del fondo. In ogni caso, le opere contestate sarebbero realizzabili in assenza di un titolo edilizio. La questione viene sottoposta al TAR che operare una distinzione tra la strada carraia e le opere di recinzione.

Per la strada occorre il titolo edilizio
Realizzare una strada con lunghezza di 12 metri e larghezza di 4 metri, previo riporto di terreno e pietrame necessario per colmare il dislivello di metri- 2.00 intercorrente tra la pubblica strada e il sottoposto fondo, nonché il "sovrastante getto di calcestruzzo" richiede il preventivo rilascio di un titolo abilitativo dei lavori. Secondo il TAR Napoli (Sez. VII, sentenza 27 novembre 2017, n. 5560) si tratterebbe, in questo caso, di opere di "notevole consistenza". Occorre tener presente che il TAR ha sottolineato come la parte ha omesso di fornire prove sufficienti a ritenere che si sia trattato di lavori di modesta entità consistendo in un modesto movimento di terra finalizzato alla migliore praticabilità del tracciato già esistente. Sul punto è stato cruciale il verbale dei vigili tecnici che "non è stato smontato" dalle prove fornite dalla parte.

Legittimo il cancello....
Il TAR ritiene, invece, che l'ordine di rimozione della rete metallica e del cancello sia illegittimo. Secondo la giurisprudenza, infatti, la posa in opera di un cancello non costituisce un abuso edilizio soggetto a demolizione, trattandosi di un intervento non subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 19 luglio 2016, n. 3642; TAR Lazio, Roma, II, sentenza 6 ottobre 2008, n. 8777; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 10 giugno 2008, n. 643).

….e la recinzione
Anche la recinzione appare un'opera legittima in quanto non sembra configurare un'opera edilizia permanente, bensì un manufatto suscettibile di asportazione (TAR Umbria, Sez. I, sentenza 13 maggio 2013, n. 293; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9 aprile 2013, n. 1922). Quanto alla realizzazione delle recinzioni, il TAR Toscana (Firenze, Sez. III, sentenza 2 maggio 2014, n. 668) aveva ritenuto che la valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo dei lavori per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione (conforme: TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 11 settembre 2009, n. 8644).
Il PdC non è necessario per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno; entro questi limiti, infatti, la recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà. Il PdC diventa necessario, invece, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica poiché, in tale ipotesi, siamo in presenza di un intervento di trasformazione permanente e non precaria del territorio (TAR Lazio, Sez. I quater, sentenza 18 marzo 2014 , n. 2961).

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