Lavori & Tecnologie

L’installatore non è responsabile per i danni solo per non aver consegnato la conformità

di Giulio Benedetti

L'art. 7 del D.M. n. 37/2008 impone all'installatore degli impianti tecnologici di rilasciare al cliente , al termine dei lavori e delle verifiche di funzionalità , una dichiarazione che attesti la sua conformità alla regola dell'arte stabilita sulla base della normativa vigente . Detta dichiarazione è per il professionista l'adempimento dell'articolo 1176, secondo comma , cod. civ. che rapporta la sua diligenza alla natura dell'attività esercitata. Essendo un obbligo di legge la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata indipendentemente dal pagamento della prestazione tecnica ed il relativo inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. .La dichiarazione di conformità dell'impianto è fonte di responsabilità dell'installatore in ordine alla corretta esecuzione del medesimo , tuttavia gli impianti realizzati in conformità delle norme dell'UNI , del CEI o di altri enti di normazione europea sono considerati eseguiti secondo la “regola dell'arte”. La Corte di Cassazione (Sent. n. 7886/2017) ha escluso la responsabilità civile di un installatore per i danni cagionati dallo scoppio di uno scaldabagno sul quale aveva installato una valvola di sicurezza per la quale non aveva rilasciato la dichiarazione di conformità. La Corte afferma che il mancato rilascio , seppure integri l'inadempimento dell'obbligazione prescritta dalla legge per la garanzia di corrispondenza dell'opera alla normativa di sicurezza, non necessariamente comporta la dimostrazione dell'evento di danno. Infatti la dichiarazione di conformità è normativamente prevista a garanzia dell'impianto “a regola d'arte”, utilizzando allo scopo i materiali parimenti costruiti a “regola d'arte”.
La Corte argomenta che in ordine allo scoppio dello scaldabagno, per accertare la responsabilità dell'installatore, è necessario accertare in concreto se l'evento sia effettivamente ricollegabile , in tutto o in parte, all'omissione , nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli . La Corte sostiene che nel caso trattato non emerge la prova che l'evento dannoso dello scoppio dello scaldabagno fosse ricollegabile alla sua installazione ed alla fornitura di una valvola di sicurezza, reperibile sul mercato senza obbligo di omologazione, in assenza di rilascio della relativa dichiarazione di conformità.

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