Lavori & Tecnologie

Per ogni intervento ora è utilizzabile un modello standard

di Guido Inzaghi e Simone Pisani

Nel corso degli ultimi anni, la normativa in materia edilizia è stata oggetto di numerosissime riforme, anche finalizzate a semplificare il regime amministrativo per la formazione dei titoli edilizi. Il percorso intrapreso ha, pur gradualmente, portato ad una radicale trasformazione della tipologia dei titoli edilizi e dei correlati procedimenti amministrativi.

Le ultime riforme, introdotte dai decreti legislativi 126 e 222 del 2016, si sono recentemente concretizzate nella sottoscrizione, in occasione delle Conferenze unificate del 4 maggio e del 7 luglio 2017, degli accordi tra Governo, Regioni ed enti locali sui modelli unificati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in edilizia.

I singoli modelli assunti, come eventualmente adattati dalle Regioni alla propria normativa, corrispondono alle distinte tipologie di intervento previste dall’ordinamento. In particolare, sono stati adottati:

il modello di comunicazione di inizio lavori (Cil), per opere temporanee da rimuovere entro 90 giorni;

il modello di comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), utilizzabile per interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento (non su parti strutturali dell’edificio), oltre che per altre fattispecie non assoggettate a diverso regime dal Tu edilizia. Modello utilizzabile anche per i cambi d’uso alle condizioni richieste dalla legge (si veda l’articolo a fianco);

la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), per interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento su parti strutturali dell’edificio e per interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ossia che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti né, per gli immobili nelle zone omogenee A (centri storici), mutamenti della destinazione d’uso, né modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;

la Scia alternativa al permesso di costruire, per interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” (ossia che prevedano una o più delle fattispecie escluse dalla definizione di ristrutturazione leggera), per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive o, da ultimo, per interventi di nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali contenenti disposizioni plano-volumetriche, nonché per altri interventi individuati dalle leggi regionali;

la richiesta di permesso di costruire necessaria per nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e per interventi di ristrutturazione edilizia pesante.

La riforma si innesta in un più ampio quadro di revisione del settore volto a semplificare i procedimenti edilizi, conservando la vigilanza dell’amministrazione sull’attività urbanistico-edilizia. Il vero obiettivo resta comunque quello di garantire omogeneità ad una materia che, anche in ragione della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, si manifesta spesso ingestibile. I casi, i sotto-casi e le eccezioni previsti dai piani regolatori creano inestricabili nodi che ora devono passare dal pettine dei modelli unici. Chissà che non si sciolgano.

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