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Tettoia in legno su terrazza aperta in tre lati: no al permesso di costruire

di Rosario Dolce

La tettoia in legno realizzata su una terrazza a livello ubicata al primo piano, poggiante per un lato direttamente sulla struttura esistente del fabbricato e per l'altro su pilastrini in legno, ha carattere pertinenziale e la relativa realizzazione non richiede titolo abilitativo. Tanto è quanto è stato affermato dal TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con Sentenza pubblicata in data16 gennaio 2017
Il fatto. Il Comune di Battipaglia ha emesso un ordinanza nei confronti di un condòmino con la quale ha contestato la realizzazione, ed ordinata conseguentemente la demolizione, di una tettoia in legno ad una sola falda realizzata sul terrazzo di relativa proprietà.
Il condòmino, ricorrendo avanti al TAR competente, ha affermato che la realizzazione della predetta tettoia non postula un'opere edilizia, per cui non vi sarebbe bisogno del rilascio preliminare di un “permesso di costruire”. La tettoia in legno in questione – deduceva il ricorrente -, non sviluppa cubatura essendo i lati anteriori e posteriori aperti, mentre un lato insiste su una siepe e solo un altro lato risulta chiuso, in quanto appoggiato al muro dell'edificio principale.
La Sentenza. Il Tribunale adito ha ritenuto che le censure formulate con il ricorso in esame, pur non prendendo esplicitamente in considerazione la contestazione complessiva formulata dall'Amministrazione ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, siano tali da condurre all'annullamento dell'atto amministrativo impugnato.
Ai sensi di quest'ultima norma, la sottoposizione al regime del permesso di costruire (ed al conseguente potere demolitorio) presuppone non solo che l'intervento di ristrutturazione edilizia abbia portato “ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, ma anche - come è reso evidente dalla congiunzione “e” - che esso abbia comportato “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, abbia comportato “mutamenti della destinazione d'uso”, ovvero ancora che abbia comportato “modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.
Vi è più che, ad escludere la rilevanza volumetrica della tettoia, sulla scorta di giurisprudenza anche recente (cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, n. 43 del 29 gennaio 2016), è risultata discretiva anche la descrizione del “manufatto” fattane dalla stessa amministrazione resistente: laddove riconosce, invero, che trattasi di “tettoia in legno aperta su tre lati”.

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