Lavori & Tecnologie

Attestazione di prestazione energetica, dal Cni gli obblighi del professionista

dalla Redazione


Per garantire un servizio di qualità adeguato alla professionalità dell'ingegnere, il CNI ha pubblicato un documento - elaborato dal Gruppo di Lavoro Energia, coordinato dall'Ing. Gaetano Fede - in cui vengono evidenziati i "compiti" e gli "obblighi" del professionista che redige l'attestato di prestazione energetica degli edifici in conformità alla Linee Guida Nazionali, così come adeguate al D.M. 26 giugno 2015, alle quali si rimanda per gli aspetti tecnici della procedura.
Il CNI – che intende promuovere il documento sia attraverso la condivisione con le altre professioni aderenti alla Rete delle professioni tecniche, sia attraverso un opportuno protocollo d'intesa con Consiglio Nazionale del Notariato - ha ribadito che i professionisti, nonostante l'assenza di una tariffa di riferimento nel settore privato, dovrebbero seguire le procedure proposte senza alcuna deroga e richiedere nel contempo al committente un adeguato compenso per la prestazione resa.

Che cosa contiene il documento
La guida, nello specifico, descrive le attività necessarie per lo svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica (attività preliminari, procedura di attestazione della prestazione energetica, registrazione e consegna dell'APE), distinguendo i due casi: edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante ed edifici esistenti.
Nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, l'APE deve comprendere almeno:
- la valutazione della prestazione energetica dell'edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica;
- i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.
Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell'edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d'opera.
Il soggetto certificatore opera nell'ambito delle proprie competenze e per l'esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti, al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare e può anche richiedere il rilascio dell'APE di:
- un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
Il soggetto certificatore è tenuto a utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (e i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità.

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