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Abusi edilizi, va tutelato l'interesse dei vicini

di Mauro Calabrese

La demolizione, con ripristino della legittimità edilizia, costituisce la sanzione normale e prioritaria, di carattere vincolato, nei confronti degli abusi edilizi, pertanto il proprietario di un immobile confinante è sempre legittimato a ricorrere per impugnare il permesso edilizio violato, senza necessità di provare un danno specifico, essendo titolare di un interesse legittimo al rispetto del corretto assetto urbanistico e ambientale.
La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 5226 del 17 novembre 2015 , ha ribadito la legittimazione processuale dei proprietari confinanti nei procedimenti riguardanti i permessi di costruire assentiti nella medesima zona, non solo a impugnarne la legittimità o regolarità, ma altresì nel caso in cui la concreta realizzazione dell'opera possa sfociare in un abuso edilizio, sollecitando l'amministrazione competente ad adottare la sanzione della demolizione e dell'acquisizione dell'area.
Il caso deciso dai giudici amministrativi trae origine dalla contestazione di un abuso edilizio, da parte dell'ufficio tecnico e dalla polizia municipale di un Comune lombardo, per la realizzazione di lavori in parziale difformità dal titolo edilizio concesso per la ristrutturazione di un fabbricato e il recupero del sottotetto a fini abitativi, a fronte del quale l'ente locale ha adottato due ordinanze di demolizione successive, la prima totale, la seconda parziale, con applicazione della sanzione pecuniaria.
Verso le due le ordinanze sono stati depositati opposti ricorsi, poi riuniti, davanti al Tar della Lombardia, da parte dei proprietari dell'immobile, verso quella di demolizione totale, nonché da parte del proprietario di un fabbricato contiguo in qualità di controinteressato, all'esito dei quali il tribunale amministrativo regionale ha statuito respingendo il primo e accogliendo il secondo.
I giudici di Palazzo Spada, nel confermare la legittimità della sentenza di primo grado, hanno ribadito come, pur essendo l'amministrazione comunale titolare del potere amministrativo di reprimere gli illeciti urbanistici, i proprietari di immobili confinanti o limitrofi con quelli interessati da un permesso di costruzione sono titolari di un interesse legittimo oppositivo, tutelato dall'ordinamento, a fronte di titoli edilizi incidenti sul proprio diritto di proprietà, modificando le condizioni dell'area, nonché l'assetto edilizio, urbanistico e ambientale della zona, senza necessità, ai fini della legittimazione processuale, di provare di aver subito un danno specifico, in quanto il danno verso la collettività è insito nella violazione stessa.
Come nel caso deciso, non solo spetta la legittimazione a impugnare il permesso di costruire riconosciuta a coloro che presentano uno stabile collegamento, bensì il terzo confinante ha un interesse attivo processuale, a che l'amministrazione disponga correttamente del potere di repressione degli illeciti urbanistici, giungendo fino alla completa eliminazione del fabbricato abusivo che lede il proprio interesse al corretto assetto urbanistico ed ambientale dei luoghi, oltre all'acquisizione dell'area al patrimonio dell'ente.
Inoltre, prosegue il ragionamento della decisione in esame, statuito che il confinante ricorre per la tutela del proprio specifico interesse di proprietario nella medesima area in cui sono stati compiuti gli abusi, non per l'interesse generale al rispetto della legalità, la sanzione della demolizione costituisce la conseguenza principale e normale, quindi di carattere vincolato, all'accertamento dell'abuso edilizio, senza necessità che l'ente locale fornisca giustificazione in base una particolare motivazione. Al contrario, sottolinea il Collegio sancendo l'illegittimità della seconda ordinanza comunale che ha sostituito l'ingiunzione di demolizione totale delle opere con quella di demolizione parziale, con aggiunta della sanzione pecuniaria, è quando l'amministrazione adotta una misura sanzionatoria diversa, rispetto al pieno ripristino dell'ordine edilizio violato, a fronte dell'accertamento dell'abuso, che si richiede l'espletamento di un'istruttoria idonea e approfondita, sostenuta da una motivazione congrua.

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