Lavori & Tecnologie

Cubature premio e pompe di calore, in Lombardia una nuova legge

di Jada C. Ferrero e Silvio Rezzonico

Il meccanismo con cui si calcolano in Lombardia i bonus di cubatura legati alle performance energetiche degli edifici virtuosi, insieme alle modalità con cui si reimmettono in falda le acque utilizzate per gli impianti a pompa di calore, finiscono regolamentati ex novo, all'interno di una legge “ommibus” appena approvata dalla Regione lombarda.
La legge regionale 38 del 10 novembre 2015 (pubblicata sul Burl n. 46 del 12 novembre), norma di semplificazione di quelle che le Regioni approvano periodicamente per affinare qualche dettaglio del proprio corpus, fra un mare di altri temi come cave, aree protette, gestione del demanio della navigazione nel sistema dei navigli lombardi, tratta anche questi due importanti aspetti pratici del generale sforzo collettivo verso un miglioramento del contemporaneo parco edifici.
L'articolo 10 della Lr 38/15, legge che entrerà in vigore domani, venerdì 27 novembre, è dedicato agli incentivi volumetrici legati al livello di efficienza energetica degli edifici. Così la Lombardia, con questo articolo, interviene sulla propria legge-quadro sul consumo di suolo, la Lr 31 del 28 novembre 2014, con cui giusto un anno fa la Regione aveva dettato le norme generali per la riduzione del processo e per “la riqualificazione del suolo degradato”.
Tre i macro ambiti su cui il “tagliando” normativo è destinato ad avere effetto: gli interventi di manutenzione straordinaria, re¬stauro e ristrutturazione nonchè quelli di integrale sostituzione edilizia; gli interventi di nuova costruzione all'interno del tessuto urbano consolidato; qualsiasi altro intervento di nuova costruzione non compreso nei due precedenti gruppi.
Il nuovo testo chiarisce aspetti concreti delle misure d'incentivazione esistenti in Lombardia (art 4 della lr 31/2014), fin qui non erano limpidi, in quanto a decodifica.
E quindi viene precisato che nei restauri, ristrutturazioni, e manutenzioni straordinarie, così come sono definiti dalla legge lombarda sul governo del territorio (Lr 12/2005, art.27, comma 1, lettere b, c, d) e nelle sostituzioni edilizie (ibidem, comma 1, lettera e, punto 7 bis), che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10% dell'indice di pre¬stazione energetica (Ipe) espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, “la su¬perficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura dell'unità immobiliare o dell'edificio interessato dall'inter¬vento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici” (nuovo comma 2 bis dell'art 4).
La medesima precisazione sulla metodologia di calcolo è espressa in merito agli interventi di nuova costruzione che ricadono all'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato (così come definiti dalla citata Lr 12/2005, art 10, comma 1, lettera a) e che raggiun¬gono una riduzione superiore al 20% rispetto ai requisiti di trasmittanza termica, oppure che totalizzano un calo superiore al 20% per cento rispetto all'Ipe espresso in termini di fabbisogno di energia primaria (nuovo comma 2 ter).
Identico, infine, il calcolo – che esclude muri perimetrali, portanti e di tam¬ponamento, nonché i solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici – per qualsiasi intervento di nuova costruzione, non ricom-preso nelle due precedenti tipologie, che raggiunga una riduzione superiore al 25% rispetto ai requisiti di trasmittan¬za termica oppure un taglio superiore al 25% rispetto all'Ipe espresso in termini di fabbisogno di energia primaria. Non solo. In futuro, In quest'ultimo caso, si alzerà l'asticella della performance: viene fin d'ora precisato che dal 1° gennaio 2021 i citati target sono elevati a una percentuale del 30 per cento (nuovo comma 2 quater).
Un ulteriore passaggio entra nel merito di un tema delicatissimo: “La superficie lorda di pavimento differen-ziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle di¬stanze minime riportate nel codice civile” (nuovo comma 2 quinquies).
La neonata Lr 38/15 abroga, infine, il passaggio della Lr 31/2014 che fin qui dettava in Lombardia il ritmo degli incentivi volumetrici per edifici virtuosi (comma 5 dell'articolo 4). La manovra di pulizia normativa lombarda si è resa necessaria per eliminare le sovrapposizioni che si erano venute a creare in materia rispetto allo scenario nazionale.
La Lombardia aveva introdotto oltre 20 anni fa in norma (Lr 26/1995) lo scomputo dell'intero spessore dell'involucro esterno delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni, in presenza di riduzioni certificate del 10% rispetto ai valori limite previsti dalle leggi vigenti.
A livello nazionale il meccanismo era arrivato, ma solo per le nuove costruzioni, con il D.lgs. 115/2008 (art. 11, commi 1 e 2, poi abrogati dall'art 18 del D.lgs 102/2014), che aveva limitato lo scomputo ai 25 cm di spessore che eccedevano lo spessore fisiologico degli edifici mentre, per le riqualificazioni energetiche, aveva previsto solo la possibilità di deroga dalle distanze minime e dalle altezze massime.
Il dettato è successivamente cambiato, a seguito del recepimento italiano delle direttive Ue sull'efficienza energetica (art. 14, commi 6 e 7, del D.lgs 102/2014), in vigore dal luglio 2014: previsto uno scomputo fino a 30 cm, qualora aggiuntivi rispetto allo spessore fisiologico di 30 cm, per i nuovi edifici che raggiungono una riduzione del 20% rispetto ai valori limite di fabbisogno energetico; mentre è arrivata la possibilità di deroga di 25 cm dalle distanze minime e di 30 cm dalle altezze massime per le riqualificazioni energetiche che raggiungono una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza.
La Lombardia era così intervenuta sulle proprie regole per armonizzare i meccanismi, con il citato passaggio oggi abrogato, che da un lato aveva nuovamente previsto, sia in caso di nuove costruzioni che per le riqualificazioni, un incentivo volumetrico pari all'intero spessore dell'involucro edilizio esterno, ma dall'altro aveva differenziato i requisiti necessari per potervi accedere: un miglioramento del 30% dell'efficienza energetica rispetto all'esistente nel caso di interventi di riqualificazione, oppure il raggiungimento della classe A nel caso di edifici di nuova costruzione. Tuttavia il passaggio non aveva chiarito né come si dovesse calcolare lo scomputo nei casi in cui le riqualificazioni riguardassero soltanto una porzione dell'edificio, né se il miglioramento del 30% dell'efficienza energetica andasse calcolato rispetto alla prestazione energetica dell'edificio prima dell'intervento o rispetto ai limiti normativi vigenti.
In pratica, per nulla assecondando lo spirito della legge sul consumo del suolo, non attribuiva cioè un maggior vantaggio per gli interventi edilizi comportanti minore consumo di suolo, non premiando le maggiori difficoltà e i maggiori costi che occorre sobbarcarsi per realizzare interventi virtuosi in densi contesti già urbanizzati rispetto agli interventi da realizzare su aree di nuova edificazione.
Nuove disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore sono poi introdotte all'articolo 13 della nuova Lr 38/2015, anche se ulteriori dettagli sono rimandati a una delibera che la Giunta regionale dovrà approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore. In materia, il Codice dell'Ambiente (D.lgs 152/2006, art. 104) prescrive che sia effettuata un'indagine preventiva. E' ora precisato che in Lombardia ci vorranno inda¬gini di tipo idrogeologico e idrogeochimico dell'acquifero inte¬ressato da prelievo e conseguente reimmissione, le quali saranno a carico del soggetto richiedente. Dovranno essere redatte da un professionista abilitato e presentate unitamente alla richiesta di autorizzazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©