Lavori & Tecnologie

Niente permesso se il dehors è un vero e proprio «volume chiuso»

di Jada C. Ferrero e Silvio Rezzonico

Ha perso la causa anche al Consiglio di Stato un ristoratore ligure che, ottenuta dal Comune l'autorizzazione per una veranda “leggera” da realizzare alla base di un condominio sul fronte mare, aveva realizzato un dehors ben più strutturato. Infatti, anziché il consentito insieme di fioriere e pannelli frangivento con copertura in canniccio, aveva costruito un parallelepipedo in vetro e policarbonato, più alto di quanto autorizzato e, dunque, un vero e proprio volume chiuso, urbanisticamente rilevante, che avrebbe richiesto un permesso di costruire non assentibile, per i vincoli paesaggistici vigenti sulla passeggiata litoranea, a meno di 300 metri dal mare.
Con la sentenza d'appello in secondo grado – n. 05107/2015 depositata il 10 novembre scorso – il Consiglio di Stato ha confermato la precedente sentenza del Tar Liguria (n. 145/2015), cui il ristoratore era ricorso fra il 2011 e 2013, dopo aver ricevuto dal Comune il diniego al condono edilizio, con ordine di demolizione degli interventi edilizi abusivi.
Il fatto. Il proprietario del ristorante-pizzeria situato al piano terra di un condominio, in passato ne aveva occupato la base esterna, una specie di porticato coperto prospiciente al mare, con una veranda. Il Comune nel 2002 aveva autorizzato l'utilizzo di una parte del suolo privato condominiale, assoggettandola tuttavia all'uso di pubblico transito. L'assenso era quindi per una struttura soft, facilmente rimovibile, ancorché ancorata al muro condominiale: paratie verticali frangivento su tre lati, una leggera pergola metallica a doppia volta, priva di sostegni verticali perché sostenuta da fioriere, sormontata da un canniccio di finitura.
Nel tempo, le fioriere e il canniccio erano però stati sostituiti da lastre in policarbonato e i frangivetro verticali erano stati chiusi con tamponamenti e portati dagli autorizzati m. 2,40 ai 3,08 metri, così da realizzare un vero e proprio spazio chiuso. In pratica una sala ristorante aggiuntiva, nel porticato del condominio.
La guerra legale è iniziata al momento del rinnovo della concessione di uso del suolo pubblico, quando sono scattate le verifiche: da un lato il Comune ha controllato la compatibilità di quanto in concreto realizzato, con l'interesse pubblico tutelato dall'amministrazione civica - ovvero il libero transito sotto le volte condominiali – e dall'altro, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria – che vigila sul rispetto del paesaggio della baia marina su cui il locale si affaccia – ha espresso parere contrario, ritenendo la struttura “avulsa e incongrua rispetto al contesto, per forma e materiali”.
Il ristoratore ha allora cercato di regolarizzare la situazione, dichiarandosi pronto a eliminare gli elementi più pesanti e facendo istanza per i permessi di legge. Ma nel 2012 sono intervenuti il diniego di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, nonché del permesso di costruire in sanatoria. Sono scattati dunque l'ordine di rimozione delle parti mai autorizzate e infine l'ordine di demolizione nel 2013, che hanno costretto il ristoratore al ricorso al Tar.
In primo grado, il tribunale amministrativo ligure aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo che la veranda soft, assentita in origine, potesse continuare a esistere, con esclusione di ogni altro intervento. Il ristoratore si era dunque rivolto al Cds, cui sia il Comune che il ministero per i Beni culturali – rappresentati dalla Soprintendenza – hanno resistito.
In sostanza, la sentenza ha confermato che la veranda, per come trasformata, ha assunto una rilevanza volumetrica nuova in una zona vincolata, sicché non poteva essere ammessa, a sanatoria perché insanabile, a norma dell'art. 167 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Non solo. Il manufatto pesantemente “rivisitato”, con la copertura in policarbonato, ha costituito un tutt'uno con la struttura verticale, nella sua “metamorfosi”, ed era diventata un volume chiuso, urbanisticamente rilevante ai fini volumetrici, con conseguente assoggettamento a permesso di costruire (ex art. 24 della Lr 16/2008, la Disciplina ligure dell'attività edilizia).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©