Lavori & Tecnologie

Cartello di cantiere, non esporlo è un reato per il direttore dei lavori ma non per il committente

di Patrizia Maciocchi

Può usufruire del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto il proprietario-committente di un cantiere che, per negligenza, non espone il cartello con le autorizzazioni e la descrizione dei lavori. La Cassazione (sentenza 38380, depositata ieri) esclude però il diritto allo stesso trattamento di favore, previsto dall'articolo 131-bis del Dlgs 28/2015 , per il progettista-direttore finito nel mirino dei giudici con la stessa accusa. Secondo i giudici la colpa del committente era “ridotta”, pur avendo, infatti la responsabilità di controllare che l'obbligo, imposto dal testo unico sull'edilizia (articolo 44 lettera a) del Dpr 380/2001, venisse rispettato si era fidato del suo direttore dei lavori. La minore “clemenza” nei confronti del direttore è giustificata dalla differenza dei ruoli: il rispetto delle prescrizioni rientra, infatti, tra i compiti particolari che gli sono imposti in virtù della posizione. Con una seconda sentenza (38366), sempre depositata ieri, la Cassazione nega che rientri tra i casi previsti dall'articolo 131-bis anche l'abuso edilizio se ripetuto nel tempo. Era certamente “recidivo” il ricorrente, condannato, nel caso esaminato, per aver realizzato una base in cemento armato per due container. Malgrado la sia pena rientrasse nel tetto dei cinque anni previsto dal Dlgs 28/2015, la norma sulla non punibilità non può essere applicata a causa di altri abusi dello stesso genere contestati in passato.

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